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Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
condo gli articoli 9–12. Tiene conto anche degli effetti causati da altri siti inquinati o da terzi.
Art. 8a Valutazione della necessità del risanamento in caso di effetti molesti
1In base all’indagine preliminare, l’autorità valuta se, a causa di effetti molesti legati ai beni da proteggere acque sotterranee, acque superficiali, aria e suolo, il sito inqui- nato debba essere risanato.
2Nella sua indagine preliminare l’autorità tiene conto in particolare:
a. del tipo di rifiuti e della quota rispetto alla quantità totale;
b. della percepibilità, del tipo e della modalità dell’effetto dei rifiuti nel sito; e
c. della rilevanza, dell’utilizzazione e dell’ubicazione dei beni da proteggere col- piti.
3L’articolo 8 capoverso 2 lettere b e c è applicabile per analogia.
Art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a
1Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sorve- gliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:
…
b. nelle acque che pervengono in acque superficiali, la concentrazione di so- stanze provenienti dal sito supera uno dei valori di concentrazione giusta l’al- legato 1 oppure nel caso delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) un quarto del valore di concentrazione giusta l’allegato 1.
2Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere risa- nato se:
a. nelle acque che pervengono in acque superficiali, la concentrazione di so- stanze provenienti dal sito supera di dieci volte uno dei valori di concentra- zione giusta l’allegato 1 oppure nel caso delle PFAS il valore di concentra- zione giusta l’allegato 1; oppure
Art. 12 cpv. 2
2I suoli che, secondo il capoverso 1 o l’articolo 8a, non devono essere risanati nono- stante siano siti o parchi giochi pubblici inquinati o costituiscano parte di uno di questi siti e gli effetti di tali siti sui suoli sono valutati conformemente all’ordinanza del 1° luglio 19982 contro il deterioramento del suolo (O suolo).
Art. 14 cpv. 2
2Se i risultati dell’indagine dettagliata differiscono in misura significativa da quelli dell’indagine preliminare, l’autorità valuta nuovamente se il sito debba essere risanato secondo gli articoli 8a–12.