8.4.2.1 Imposizione

Info IVA per settore 04 · Edilizia

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.4.2.1 · Italiano

Le forniture fondiarie sono imponibili all’aliquota normale giusta l’articolo 18 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 3 lettera d numero 2 LIVA. Il valore del terreno non va incluso nella base di calcolo (art. 24 cpv. 6 lett. c LIVA).

Il valore della costruzione (ad es. una casa unifamiliare) o dell’oggetto (ad es. un appartamento in proprietà) deve essere dichiarato alle cifre 200 e 303 del rendiconto IVA. Il valore del terreno va dichiarato alle cifre 200 e 280 del rendiconto IVA.