8.3.7.1 Inizio dei lavori per le nuove costruzioni.
Info IVA per settore 04 · Edilizia
In vigore · Stato dal 1 giugno 2014
AFC · Info IVA settore 04 · n. 8.3.7.1 · Italiano
Per le nuove costruzioni, l’inizio dei lavori corrisponde all’avvio dei lavori di scavo, sempreché consecutivamente ai lavori di scavo si inizi a edificare la nuova costruzione. Valgono come inizio dei lavori anche i lavori preparativi legati all’area edificabile (ad es. posa di pali), e così pure i lavori di stabilizzazione del pendio necessari per l’edificazione delle nuove costruzioni che vengono effettuati appena prima degli scavi, o, se non vengono effettuati scavi, appena prima dei lavori di costruzione in senso stretto. In altri termini, è richiesta una contiguità spaziale e temporale. L’inizio dei lavori deve essere documentato in particolare per mezzo di contratti, rapporti di lavoro e fatture dell’impresa edile incaricata degli scavi o dei preparativi legati all’area edificabile, o dei rapporti di lavoro in caso di lavori eseguiti in proprio, della notifica scritta dell’inizio dei lavori all’autorità competente in materia di licenza edilizia e/o dell’assicurazione del cantiere (assicurazione responsabilità civile del committente e lavori di costruzione).
Se la nuova costruzione non è edificata consecutivamente ai lavori di scavo per ritardi di cui non è responsabile o sui quali non è in grado di influire (ad es. ritardi legati a intemperie o a motivi stagionali, oppure sospensione dei lavori ordinata dall’autorità a seguito di ritrovamenti archeologici), il contribuente non ne subisce svantaggi, vale a dire che l’inizio dei lavori non si considera posticipato. Il contribuente è tenuto a comprovare il ritardo (salvo in caso di intemperie o di ritardi per motivi stagionali) per mezzo di documenti (ad es. ordine di sospensione dei lavori emanato dall’autorità competente).
Non sono considerati come inizio dei lavori i lavori che servono solamente alla preparazione di un fondo in vista dell’allestimento del cantiere, quali ad esempio lavori di dissodamento, livellamento o stabilizzazione (eccezione: v. quanto esposto nel primo paragrafo della presente cifra), e neppure i lavori di progettazione o la posa di modine.
In caso di demolizione totale di un vecchio edificio che sorge sul fondo da edificare, occorre operare la seguente distinzione:
- per le nuove costruzioni sostitutive, l’inizio dei lavori di demolizione totale è considerato inizio dei lavori, sempre che consecutivamente ai lavori di demolizione si inizino a edificare le nuove costruzioni. Per nuova costruzione sostitutiva si intende un edificio nuovo realizzato allo stesso posto in cui sorgeva l’edificio demolito. La precedente utilizzazione del vecchio edificio e la futura utilizzazione della nuova costruzione sostitutiva sono irrilevanti. In caso di ritardo dell’inizio dei lavori non imputabile a colpa, vale ugualmente quanto esposto al secondo paragrafo della presente cifra;
- per tutti gli altri casi di demolizione totale di vecchi edifici, la demolizione non è considerata come inizio dei lavori.
[Illustrazione: nell’originale] | Se insieme a diverse costruzioni (ad es. case unifamiliari o plurifamiliari) viene realizzata anche una costruzione collettiva (ad es. un’autorimessa) che serve a un uso comune per le costruzioni da edificare ed è ad esse collegata mediante accessi diretti costruiti all’inizio, per ragioni di praticabilità e di semplificazione l’inizio dei lavori per la realizzazione della costruzione collettiva (→ cifra 8.4.4) è considerato inizio dei lavori anche per le costruzioni a essa collegate. Se queste condizioni non sono realizzate, anche la costruzione collettiva deve essere considerata costruzione indipendente. |
Cifra valida dal 1° luglio 2013 (riguardo alla validità → cifre 8.1.2–8.1.2.4, Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e Info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”.