1.1.8 Controprestazione per la messa a disposizione di informazioni, provvigioni

Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 05 · n. 1.1.8 · Italiano

Se il contribuente riceve da banche, società d’assicurazione o di leasing dei bonifici per l’apporto di clienti e non li trasferisce al cliente o quest’ultimo non rinuncia espressamente al trasferimento, ai fini dell’IVA si tratta di controprestazioni per prestazioni di servizi imponibili. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA vale quanto segue:

  • la controprestazione è imponibile all’aliquota normale quando la banca, la società d’assicurazione o di leasing ha la sua sede in territorio svizzero;

  • la controprestazione non soggiace all’IVA quando la banca, la società d’assicurazione o di leasing ha la sua sede all’estero.

Esempi
Contraenti svizzeri

  • Una società di leasing versa al garage X una provvigione per averle apportato un cliente con il quale ha concluso un contratto di leasing. La provvigione è imponibile all’aliquota normale.

  • Una banca versa al garage X una provvigione per averle apportato un cliente per un piccolo credito. La provvigione è imponibile all’aliquota normale.

  • La Macchinedili SA comunica a un mediatore in assicurazioni rispettivamente a un rappresentante assicurativo o a un’assicurazione il nome di un acquirente di una macchina edile e riceve in cambio una provvigione. La provvigione è imponibile all’aliquota normale.

Per quanto riguarda la provvigione realizzata con un’azione compiuta in nome e per conto di terzi (→ cifra 1.1.7) è applicabile quanto segue:

  • di principio il rappresentante contribuente impone all’aliquota normale la provvigione come controprestazione per la sua prestazione di servizi
    (art. 8 cpv. 1 LIVA);

  • la provvigione è tuttavia esente dall’imposta se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata unicamente all’estero. Ciò si verifica quando il bene è esportato direttamente oppure quando la fornitura o prestazione di servizi è considerata eseguita all’estero (art. 8 cpv. 1 in relazione con l’art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA).

Esempi

  • Le provvigioni che il contribuente riceve per la vendita di contrassegni autostradali validi in territorio svizzero sono di principio imponibili all’aliquota normale. Tuttavia, se tali contrassegni sono acquistati presso la ESA, per maggiore semplicità l’IVA sulle provvigioni è versata dalla ESA.

  • Le provvigioni per la vendita di contrassegni autostradali e carte prepagate validi all’estero sono esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 9 LIVA).

Le indennità versate direttamente al dipendente di un contribuente non vanno imposte da quest’ultimo (p. es. garage). Il dipendente può tuttavia diventare contribuente se con questi importi e con eventuali altri introiti imponibili adempie le condizioni per l’assoggettamento.