1.1.6 Esami successivi periodici di veicoli a motore
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 05 · n. 1.1.6 · Italiano
Se associazioni automobilistiche o garage sottopongono periodicamente veicoli a motore agli esami successivi ufficiali (art. 33 OETV) e ne fatturano i costi ai clienti, le relative controprestazioni sono imponibili all’aliquota normale.
Non sono imponibili, poiché prestazioni sovrane, unicamente gli esami sui veicoli a motore eseguiti dagli uffici cantonali della circolazione. Se sono fatturate separatamente allo stesso importo, le tasse d’esame pagate in nome e per conto del cliente agli uffici cantonali della circolazione sono considerate partite transitorie e non vanno incluse nella base di calcolo (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA).