1.1.4 Forniture sostitutive, lavori in garanzia, servizio gratuito

Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 05 · n. 1.1.4 · Italiano

Se il contribuente è obbligato, per legge (p. es. a causa di difetti; art. 206 o 368 CO) o per contratto, a sostituire senza controprestazione supplementare il bene fornito al destinatario o a ripararlo a proprie spese, per questa prestazione sostitutiva o questo lavoro in garanzia non è dovuta alcuna IVA supplementare. L’IVA è infatti già stata corrisposta con l’imposizione della controprestazione per la fornitura iniziale. Anche nel caso del cosiddetto servizio gratuito (p. es. alle automobili) previsto nel contratto di compravendita non è dovuta alcuna IVA supplementare.

Se per lavori in garanzia sono utilizzati pezzi di ricambio o se fa eseguire tali lavori a terzi contribuenti, il contribuente può dedurre l’imposta precedente che gli è stata fatturata.

[Illustrazione: nell’originale]

Se per l’adempimento di prestazioni di garanzia o servizio il contribuente riceve un bonifico da un terzo (p. es. dal suo fornitore), si verifica una fornitura a quest’ultimo e la corrispondente controprestazione è imponibile all’aliquota normale.

La qualifica ai fini dell’IVA va valutata caso per caso e si raccomanda di sottoporla per esame all’AFC.

Gli importatori generali non devono imporre i bonifici versati loro dal fabbricante estero per lavori in garanzia e di compiacenza, in quanto tali importi non costituiscono una controprestazione per una prestazione, bensì semplicemente un indennizzo delle spese (con carattere di risarcimento del danno). Questa prassi è limitata agli importatori generali e non è applicabile dai commercianti importatori diretti.