1.3.2 Derrate alimentari da asporto (vendita da asporto e take away) e provvedimenti organizzativi adeguati
Info IVA per settore 08 · Albergheria e ristorazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 08 · n. 1.3.2 · Italiano
(art. 55 cpv. 2 e art. 56 OIVA)
Le forniture di derrate alimentari da asporto vanno chiaramente documentate in quanto tali in base a giustificativi (p. es. bollettini di consegna, fatture o ricevute). Altrimenti sono considerate prestazioni della ristorazione imponibili all’aliquota normale. A riprova dell’adempimento dei provvedimenti organizzativi occorre consegnare al cliente un giustificativo attestante la prestazione effettuata (fattura, ricevuta, scontrino o coupon). Ulteriori delucidazioni su forma e contenuto di tali giustificativi sono riportate nell’info IVA “Contabilità e fatturazione”.
Se si utilizza un’unica cassa per le prestazioni della ristorazione e per le vendite di derrate alimentari da asporto, occorre programmarla in tal senso (p. es. cassa registratrice o cassa a partitario). La cassa dev’essere inoltre in grado di stampare scontrini o coupon recanti i seguenti dati supplementari:
nome dell’articolo o almeno il gruppo merceologico (p. es. acqua minerale) e il suo prezzo; e
l’aliquota d’imposta determinante per ogni articolo o per ogni gruppo d’articoli. Se le aliquote d’imposta sono indicate con un codice, i codici devono essere spiegati con un’apposita legenda.
Se non dispone di una cassa dotata di tali possibilità, il prestatore può registrare in due casse separate le prestazioni della ristorazione e le vendite di bevande alcoliche da un lato, e le vendite di derrate alimentari da asporto dall’altro. Premessa per poter adottare questa soluzione è che entrambe le casse siano in grado di stampare scontrini con i dati innanzi richiesti.
L’applicazione della regolamentazione forfetaria (→ cifra 1.3.4) è accettata dall’AFC come provvedimento organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 56 OIVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Se non è applicata la regolamentazione forfetaria e non viene preso alcun provvedimento organizzativo adeguato, si applica l’aliquota normale a tutte le prestazioni (art. 25 cpv. 3 LIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | La regolamentazione forfetaria è applicabile solamente da aziende che dispongono al massimo di 20 posti a sedere o in piedi. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori dettagli vedi gli esempi di ricevute nella cifra 12. |
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.