2.5.3 Danni di trasporto

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 30 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.5.3 · Italiano

Di regola, i danni di trasporto sono fatturati dalla parte lesa (committente) alle imprese di trasporti e spedizioni responsabili dei danni. Sulla rispettiva fattura occorre indicare che si tratta di un credito relativo a un risarcimento del danno.

L’indicazione può essere ad esempio del seguente tenore:
«Nostro credito relativo alla rimozione del danno da voi causato alla nostra merce; 2000 franchi (risarcimento del danno, senza IVA)»

Il credito per il risarcimento del danno non fa parte della controprestazione e la parte lesa non deve imporlo (non controprestazione; art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA); esso va tuttavia dichiarato nel rendiconto IVA alla cifra 910. D’altra parte, l’autore del danno (impresa di trasporto e spedizioni) non può far valere alcuna deduzione dell’imposta precedente per le relative spese (risarcimento del danno).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni riguardo al tema del risarcimento del danno.