2.5.5 Trasporti speciali e tasse di autorizzazione
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.5.5 · Italiano
Se per trasporti speciali devono essere richieste autorizzazioni, le spese per le medesime che l’impresa di trasporti fattura al committente costituiscono parte integrante della prestazione di trasporto imponibile (art. 24 cpv. 1 LIVA).
Tuttavia, se di fronte all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione l’impresa di trasporti agisce in nome e per conto del committente e gli fattura le tasse d’autorizzazione separatamente e senza supplemento, queste tasse d’autorizzazione possono essere trattate come partita di giro (non facenti parte della base di calcolo). In tal caso, esse non fanno parte della controprestazione dell’impresa di trasporti (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA; cosiddette partite di giro).
Se sono connesse all’importazione di un bene, queste spese d’autorizzazione vanno sempre incluse nella base di calcolo dell’imposta sull’importazione (art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA). Le spese d’autorizzazione sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e non soggiacciono all’imposta sull’acquisto se sorgono in relazione a un bene esportato (art. 23 cpv. 2 n. 6 LIVA e art. 45a LIVA).