2.1.4.3 Prestazioni di servizi escluse dall’imposta eseguite all’estero

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.4.3 · Italiano

Se, in base ai principi di definizione del luogo (→  cifra 2.1.3), il luogo di una prestazione di servizi esclusa dall’imposta si trova all’estero, la prestazione non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

La deduzione dell’imposta precedente è perciò ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se la prestazione fosse eseguita in territorio svizzero e si fosse optato (art. 29 cpv. 1bis LIVA) risp. si potesse optare per la sua imposizione secondo l’articolo 22 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Per le prestazioni di servizi nel settore del mercato monetario e dei capitali di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA, l’opzione è sempre preclusa (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA) e la deduzione dell’imposta precedente non è pertanto possibile.