2.1.4.1 In generale

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.4.1 · Italiano

Le prestazioni di servizi escluse dall’imposta – senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA) – in particolare nel settore del mercato monetario e dei capitali sono enumerate esaustivamente nell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettere a–g LIVA come segue:

a.

La concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.

b.

La mediazione e l’assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi.

c.

Le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il recupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d’incasso).

d.

Le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento.

e.

Le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari.

f.

L’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale secondo la LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi); l’offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) ai sensi dell’articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;

g.

L’offerta di gruppi d’investimento di fondazioni d’investimento ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale e la vecchiaia (LPP) e la gestione di gruppi d’investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti.

[Illustrazione: nell’originale]

Per le prestazioni di servizi nel settore del mercato monetario e dei capitali di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA l’opzione per l’imposizione è sempre preclusa (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA).

Fatto salvo l’articolo 21 capoverso 4 LIVA, l’esclusione dall’imposta di una prestazione menzionata all’articolo 21 capoverso 2 LIVA si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la esegue e la riceve (art. 21 cpv. 3 LIVA).

Le summenzionate operazioni o prestazioni (escluse dall’imposta) sono considerate prestazioni escluse dall’imposta e non prestazioni preliminari (imponibili) se sono eseguite al destinatario (cliente) non dal suo contraente (mandatario, di regola una banca), bensì da un terzo (ad es. filiale di una banca o stabilimento d’impresa estero di una banca). Tali prestazioni delegate devono costituire un tutto autonomo che adempie le condizioni specifiche e le caratteristiche di una prestazione esclusa dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali.

Esempio 1
Dopo averle reso possibile l’accesso a determinate informazioni (conti dei clienti) della sua memoria centrale, la banca B affida alla sua filiale F l’esecuzione complessiva di tutti gli ordini di pagamento conferitile dai clienti.

Anche se la banca B la rifattura ai suoi clienti, tale prestazione rimane esclusa dall’imposta. Rimangono pertanto escluse dall’imposta sia la controprestazione che la banca B riceve dai suoi clienti sia la controprestazione che la filiale F riceve dalla banca B per le prestazioni descritte in precedenza.

Esempio 2
La banca B ha delegato le sue attività commerciali alla società S. Gli ordini dei clienti della banca B sono trasmessi direttamente alla società S, la quale esegue e organizza le transazioni (acquisto/vendita) in borsa/fuoriborsa.

Se la banca B si limita a prelevare dai suoi clienti un margine di guadagno sulle spese e non aggiunge nulla alle prestazioni commerciali della società S, le prestazioni della società S sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA. Questo criterio vale anche quando la banca B conteggia ai suoi clienti un pacchetto di prestazioni (→ cifra 5.5; all in fee) in cambio di una controprestazione complessiva.

Esempio 3
La banca B ha affidato il suo intero sistema d’informazione azionario alla società S. La banca B utilizza i dati che le sono forniti sia per scopi propri sia per i suoi clienti.

La prestazione della società S è imponibile all’aliquota normale, dato che il sistema d’informazione azionario rappresenta unicamente una parte dell’attività commerciale della banca B.

Le altre prestazioni escluse dall’imposta sono enumerate nell’elenco delle prestazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA (ad es. prestazioni di assicurazione, vendita, locazione e affitto di immobili senza opzione).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).