5.2.1.1 Condizioni per l’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 7 gennaio 2026
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.1.1 · Italiano
Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA sono escluse dall’imposta le operazioni o prestazioni derivanti dall’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari. Si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla LIsFi. Conformemente a questa disposizione, l’offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) ai sensi dell’articolo 110 LICol sono disciplinate dall’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA (→ cifra 5.2.6).
Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA una prestazione è esclusa dall’imposta se sono adempite cumulativamente le tre condizioni seguenti:
si tratta di un investimento collettivo di capitale previsto dalla legislazione svizzera sugli investimenti di capitale (LICol e OICol; → cifra 5.2.1.2);
la prestazione è eseguita da una direzione di un fondo, da una banca depositaria, da una SICAV, da una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) o dai loro mandatari (→ cifra 5.2.1.3);
si tratta di un compito di gestione (→ cifra 5.2.1.4) o di una prestazione d’offerta (→ cifra 5.2.1.5) di investimento collettivo di capitale che sottostà alla legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol e OICol).