5.2.1.2 Forme d’investimento collettivo di capitale

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 marzo 2024

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.1.2 · Italiano

La disposizione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA si applica esclusivamente ai seguenti investimenti collettivi di capitale, che sottostanno alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale (in particolare LICol e OICol):

a.

Investimenti collettivi di capitale svizzeri

Investimenti collettivi di capitale svizzeri in una delle forme seguenti ed enumerati nell’elenco degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch):

Investimenti collettivi di capitale aperti:

  • fondo contrattuale di investimento;

  • SICAV.

Investimenti collettivi di capitale chiusi:

  • SAcCol.

    [Illustrazione: nell’originale]

    Il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) è considerato un investimento collettivo di capitale svizzero benché non figuri nella pertinente lista della FINMA. La SFI tiene un elenco dei L-QIF dichiarati (Elenco L-QIF) pubblicato sul proprio sito internet (disponibile in tedesco e in francese).

Gli investimenti collettivi di capitale (con sede nel Principato del Liechtenstein) secondo le leggi liechtensteinensi sugli organismi d’investimento collettivo in valori (liechtensteinisches Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [UCITSG]) rispettivamente sulle società di fondi (liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen [IUG]) nonché gli investimenti collettivi di capitale con sede nel Principato del Liechtenstein secondo la legge liechtensteinense sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) sono parificati ai suddetti investimenti collettivi di capitale svizzeri e figurano nel registro dei titolari dell’autorizzazione della FMA (http://register.fma-li.li/).

[Illustrazione: nell’originale]

Di seguito, gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e del Principato del Liechtenstein vengono denominati congiuntamente investimenti collettivi di capitale svizzeri.

b.

Investimenti collettivi di capitale esteri

Investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti sul territorio svizzero a investitori non qualificati e quindi sono approvati dalla FINMA o dalla FMA che presentano una delle seguenti forme:

Investimenti collettivi di capitale aperti:

  • patrimoni che sulla base del contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi sono stati accumulati a scopo di investimenti collettivi di capitale e sono gestiti da una direzione del fondo con sede e gestione principale all’estero;

  • società e patrimoni analoghi con sede e gestione principale all’estero il cui scopo consiste nell’investimento collettivo di capitale e presso i quali gli investitori hanno, nei confronti della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridico al rimborso delle loro quote al valore d’inventario netto.

Investimenti collettivi di capitale chiusi:

  • sono considerati investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e gestione principale all’estero il cui scopo consiste nell’investimento collettivo di capitale e presso i quali gli investitori non hanno, nei confronti della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridico al rimborso delle loro quote al valore d’inventario netto.

Non rientrano nelle eccezioni dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA le prestazioni per i seguenti investimenti collettivi di capitale:

a.

Investimenti collettivi di capitale svizzeri

  • società d’investimento del Principato del Liechtenstein e società d’investimento con capitale fisso: l’offerta di quote e la gestione di società d’investimento e di società d’investimento con capitale fisso sono stabilite articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA e dalla legge del Principato del Liechtenstein del 22 ottobre 2009 in materia di imposta sul valore aggiunto;

  • portafogli collettivi interni: il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione di portafogli collettivi interni (→ cifra 5.2.7) dipende dal genere della rispettiva prestazione.

b.

Investimenti collettivi di capitale esteri

  • Nella prassi si tratta di tutti gli investimenti collettivi di capitale esteri che non figurano o non devono figurare nella lista degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch) o dalla FMA (http://register.fma-li.li/). Il trattamento fiscale delle controprestazioni per la gestione e l’offerta di simili investimenti collettivi di capitale dipende dal genere della rispettiva prestazione.

Di regola, l’offerta di investimenti collettivi di capitale che non rientrano nella disposizione derogatoria dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA costituisce una prestazione di servizi imponibile che soggiace al principio del luogo del destinatario. Se per contro sono adempite le condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA (mediazione), l’attività è esclusa dall’imposta in virtù della lettera e.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (diverse disposizioni della LICol inerenti al L-QIF), applicabile dal 01.03.2024 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).