5.2.1.2 Forme d’investimento collettivo di capitale
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 1 marzo 2024
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.1.2 · Italiano
La disposizione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA si applica esclusivamente ai seguenti investimenti collettivi di capitale, che sottostanno alla legislazione sugli investimenti collettivi di capitale (in particolare LICol e OICol):
a. | Investimenti collettivi di capitale svizzeri Investimenti collettivi di capitale svizzeri in una delle forme seguenti ed enumerati nell’elenco degli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA (www.finma.ch): Investimenti collettivi di capitale aperti:
Investimenti collettivi di capitale chiusi:
Gli investimenti collettivi di capitale (con sede nel Principato del Liechtenstein) secondo le leggi liechtensteinensi sugli organismi d’investimento collettivo in valori (liechtensteinisches Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [UCITSG]) rispettivamente sulle società di fondi (liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen [IUG]) nonché gli investimenti collettivi di capitale con sede nel Principato del Liechtenstein secondo la legge liechtensteinense sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) sono parificati ai suddetti investimenti collettivi di capitale svizzeri e figurano nel registro dei titolari dell’autorizzazione della FMA (http://register.fma-li.li/). |
[Illustrazione: nell’originale] | Di seguito, gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e del Principato del Liechtenstein vengono denominati congiuntamente investimenti collettivi di capitale svizzeri. |
b. | Investimenti collettivi di capitale esteri Investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti sul territorio svizzero a investitori non qualificati e quindi sono approvati dalla FINMA o dalla FMA che presentano una delle seguenti forme: Investimenti collettivi di capitale aperti:
Investimenti collettivi di capitale chiusi:
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Non rientrano nelle eccezioni dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA le prestazioni per i seguenti investimenti collettivi di capitale:
a. | Investimenti collettivi di capitale svizzeri
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b. | Investimenti collettivi di capitale esteri
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Di regola, l’offerta di investimenti collettivi di capitale che non rientrano nella disposizione derogatoria dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA costituisce una prestazione di servizi imponibile che soggiace al principio del luogo del destinatario. Se per contro sono adempite le condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA (mediazione), l’attività è esclusa dall’imposta in virtù della lettera e.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (diverse disposizioni della LICol inerenti al L-QIF), applicabile dal 01.03.2024 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).