5.2.1.3 Prestatore o mandatario

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 21 novembre 2024

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.2.1.3 · Italiano

Fanno parte delle prestazioni escluse dall’imposta (eccezioni d’imposta) solo le prestazioni eseguite dalle direzioni di fondi, dalle banche depositarie, dai loro mandatari e submandatari. Una SICAV autogestita o un complementare di una SacCol sono parificati a una direzione di un fondo di investimento.

Sono considerate mandatari ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera f LIVA tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale secondo la LICol o la LIsFi possono delegare compiti. Se, a loro volta, questi compiti sono ulteriormente delegati (anche a più stadi), ogni stadio è considerato per principio mandatario, in qualità di rappresentante diretto o indiretto. È considerato mandatario ai sensi della presente disposizione chi ha ricevuto un mandato per il disbrigo di compiti di gestione assolti di regola dalle direzioni di fondi o dalle banche depositarie (→ cifra 5.2.1.4) e/o l’offerta (→ cifra 5.2.1.5) ai sensi di un’esternalizzazione di compiti. Inoltre, il mandato deve basarsi su un’autorizzazione del mandante a incaricare ulteriori persone della gestione o dell’offerta.

La prova dell’attribuzione dell’incarico spetta al mandatario. Si raccomanda di conferire l’incarico in forma scritta. Non è considerato mandatario chi ha ricevuto per esempio semplicemente un mandato di fornire un bene.