6.3.1.3 Importi forfetari per il calcolo delle quote private alle spese accessorie in caso di imprese individuali

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA settore 17 · n. 6.3.1.3 · Italiano

Il titolare di un’impresa individuale contribuente, domiciliato nell’edificio che utilizza a scopi imprenditoriali, può determinare approssimativamente la quota privata alle spese accessorie (per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, le pulizie, i moderni mezzi di telecomunicazione ecc.), se la ripartizione delle imposte precedenti comporta un onere eccessivo. La correzione dell’imposta precedente va dichiarata alla cifra 415 del rendiconto IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori dettagli sulle quote private alle spese accessorie vedi l’info IVA “Quote private”.

[Illustrazione: nell’originale]

Questi importi forfetari non compensano le spese d’investimento, manutenzione, ristrutturazione e simili legate all’edificio. Per tali spese va effettuata correntemente una correzione supplementare dell’imposta precedente per la parte dell’edificio utilizzata a scopi privati (l’art. 30 cpv. 2 LIVA non è applicabile).