1.5.1 Autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.5.1 · Italiano

Ogni Cantone disciplina le professioni del settore sanitario e stabilisce quali professionisti debbano possedere obbligatoriamente un’autorizzazione cantonale per l’esercizio indipendente della loro attività in tale settore. Le autorizzazioni specificano i metodi di terapia rientranti nel settore di attività di ciascuna professione e valgono unicamente per tali metodi.

I professionisti del settore-medico sanitario sono quindi tenuti a verificare le normative di ciascun Cantone in cui esercitano la propria attività per accertarsi se l’esercizio della loro professione necessiti o meno di un’autorizzazione.

Le normative cantonali (ad es. leggi sanitarie, ordinanze sull’esercizio delle professioni sanitarie) sono disponibili sulle pagine Internet di ciascun Cantone. In caso di dubbi è opportuno rivolgersi agli uffici cantonali della sanità pubblica.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il Cantone attesta che l’esercizio della professione non necessita di un’autorizzazione, non si tratta di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 OIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Il prestatore di cure mediche operante in più Cantoni è tenuto a verificare l’obbligo di autorizzazione per ciascuno dei Cantoni in cui esercita la propria attività. Nei Cantoni che non rilasciano un’autorizzazione all’esercizio dell’attività in questione, le prestazioni eseguite non sono considerate cure mediche escluse dall’imposta anche qualora il prestatore delle stesse disponga di un’autorizzazione di un altro Cantone.

I documenti seguenti non sono considerati autorizzazioni cantonali all’esercizio delle professioni sanitarie:

  • diplomi o attestati d’istituti di formazione;

  • attestato di riconoscimento da parte di organi quali ad es. la Fondazione svizzera per la medicina complementare ASCA;

  • conferme d’iscrizione in registri quali il Registro di medicina empirica RME.

Il fatto che le terapie vengano prese a carico da compagnie di assicurazione non è rilevante.

Esempio 1
La signora Bianchi apre uno studio di naturopatia nel Cantone di Berna. La legge sanitaria e l’ordinanza sulle attività professionali in ambito sanitario del Cantone specificano che l’esercizio dell’attività di naturopata necessita di un’autorizzazione. Se la signora Bianchi possiede tale autorizzazione, adempie le condizioni dell’articolo 35 capoverso 1 lettera a OIVA.

Esempio 2
Il signor Martini esercita l’attività indipendente di agopuntore nel Cantone del Vallese. Secondo la legge sanitaria e l’ordinanza sull’esercizio delle professioni sanitarie del Cantone del Vallese, tale professione non figura nell’elenco delle professioni che necessitano di un’autorizzazione. Di conseguenza, il signor Martini non può disporre di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone del Vallese e non adempie la condizione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a OIVA.

Esempio 3
La signora Bianchi è una fisioterapista indipendente nel Cantone Friburgo e intende eseguire anche prestazioni del settore della medicina complementare. Sulla base della legge sanitaria e dell’ordinanza sui prestatori di cure di questo Cantone, l’esercizio della professione di fisioterapista necessita di un’autorizzazione. Di contro, le stesse disposizioni prevedono l’esercizio dei metodi di medicina complementare senza il rilascio di un’autorizzazione. Se la signora Bianchi dispone dell’autorizzazione cantonale all’esercizio dell’attività di fisioterapista, adempie la condizione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a OIVA. Di contro, dato che il Cantone di Friburgo non rilascia un’autorizzazione all’esercizio di attività di medicina complementare, la condizione di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a OIVA non risulta adempita per quanto riguarda questo tipo di attività. Di conseguenza, le prestazioni rientranti nell’ambito della medicina complementare non sono considerate cure mediche escluse dall’imposta.

Per sapere se una persona è in possesso di un’autorizzazione all’esercizio della professione e quale Cantone l’ha rilasciata, si può consultare il Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG) o il Registro delle professioni sanitarie dell’Ufficio federale della sanità pubblica (GesReg).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).