1.5.2 Ammissione all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 9 maggio 2023
AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.5.2 · Italiano
È parificato a un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione un attestato rilasciato dal Cantone che legittima il richiedente a esercitare cure mediche per persone malate o ferite e l’ammette all’esercizio della professione. Si tratta di un’ammissione generale di cure mediche sulla base dalla legislazione cantonale, vale a dire di un consenso positivo e non di un semplice gesto di tolleranza né di una rinuncia consapevole del legislatore cantonale a una rispettiva regolamentazione. Un consenso positivo sussiste, ad esempio, nel caso di un obbligo di notifica sancito per legge con una relativa procedura di omologazione o nel caso di un obbligo di autorizzazione per l’uso di un determinato titolo.
[Illustrazione: nell’originale] | Ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 lettera b OIVA, gli attestati d’iscrizione rilasciati dal Cantone, a fini statistici, alle persone che esercitano professioni e attività non necessitanti di un’autorizzazione non sono considerate ammissioni all’esercizio della cura medica secondo le disposizioni cantonali. |
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).