1.5.2 Ammissione all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 1.5.2 · Italiano

È parificato a un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione un attestato rilasciato dal Cantone che legittima il richiedente a esercitare cure mediche per persone malate o ferite e l’ammette all’esercizio della professione. Si tratta di un’ammissione generale di cure mediche sulla base dalla legislazione cantonale, vale a dire di un consenso positivo e non di un semplice gesto di tolleranza né di una rinuncia consapevole del legislatore cantonale a una rispettiva regolamentazione. Un consenso positivo sussiste, ad esempio, nel caso di un obbligo di notifica sancito per legge con una relativa procedura di omologazione o nel caso di un obbligo di autorizzazione per l’uso di un determinato titolo.

[Illustrazione: nell’originale]

Ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 lettera b OIVA, gli attestati d’iscrizione rilasciati dal Cantone, a fini statistici, alle persone che esercitano professioni e attività non necessitanti di un’autorizzazione non sono considerate ammissioni all’esercizio della cura medica secondo le disposizioni cantonali.

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 09.05.2023; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).