2.3.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta
Info IVA per settore 21 · Sanità
In vigore · Stato dal 19 agosto 2026
AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.3.2.1 · Italiano
Sono escluse dall’imposta:
a. | le cure mediche (→ cifre 1.4 e 1.4.1) eseguite sotto il controllo e la responsabilità di una persona considerata prestatrice di cure mediche ai sensi della cifra 2.1. Sono escluse dall’imposta unicamente le cure mediche dispensate nel quadro delle terapie autorizzate dal Cantone e figuranti nell’autorizzazione cantonale (se esistente). | |
[Illustrazione: nell’originale] | In relazione alle specifiche norme delle singole professioni medico-sanitarie vedi anche la cifra 2.1; | |
le cure mediche prestate all’esterno della struttura (ad es. presso un centro fitness) sono escluse dall’imposta solo se la persona della struttura prestatrice delle cure appartiene a una professione sanitaria di cui alla cifra 2.1 ed è in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione oppure è ammessa all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale. Se tali condizioni non sono adempite, le cure sono imponibili (assenza della persona responsabile ai sensi della cifra 2.3.1); | ||
b. | la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) direttamente ai pazienti durante una cura medica ai sensi della lettera a. Questo vale anche per i dispositivi impiantabili e altre protesi fisse che, nel quadro di una cura prestata da un medico o da un medico-dentista, possono essere rimossi dal corpo o riapplicati soltanto con un intervento chirurgico (ad es. articolazione artificiale dell’anca o stimolatore cardiaco); | |
c. | le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici (prestazioni di managed care) e le prestazioni amministrative e di gestione nell’ambito del coordinamento delle cure (→ cifra 2.1.1.1 lett. b); | |
d. | la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4). | |
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).