2.3.2.1 Prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 19 agosto 2026

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.3.2.1 · Italiano

Sono escluse dall’imposta:

a.

le cure mediche (→ cifre 1.4 e 1.4.1) eseguite sotto il controllo e la responsabilità di una persona considerata prestatrice di cure mediche ai sensi della cifra 2.1. Sono escluse dall’imposta unicamente le cure mediche dispensate nel quadro delle terapie autorizzate dal Cantone e figuranti nell’autorizzazione cantonale (se esistente).

[Illustrazione: nell’originale]

In relazione alle specifiche norme delle singole professioni medico-sanitarie vedi anche la cifra 2.1;

le cure mediche prestate all’esterno della struttura (ad es. presso un centro fitness) sono escluse dall’imposta solo se la persona della struttura prestatrice delle cure appartiene a una professione sanitaria di cui alla cifra 2.1 ed è in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione oppure è ammessa all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale. Se tali condizioni non sono adempite, le cure sono imponibili (assenza della persona responsabile ai sensi della cifra 2.3.1);

b.

la somministrazione e l’applicazione di medicinali (ad es. pomate, pillole o iniezioni) e di mezzi ausiliari medici (ad es. bendaggi) direttamente ai pazienti durante una cura medica ai sensi della lettera a. Questo vale anche per i dispositivi impiantabili e altre protesi fisse che, nel quadro di una cura prestata da un medico o da un medico-dentista, possono essere rimossi dal corpo o riapplicati soltanto con un intervento chirurgico (ad es. articolazione artificiale dell’anca o stimolatore cardiaco);

c.

le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici (prestazioni di managed care) e le prestazioni amministrative e di gestione nell’ambito del coordinamento delle cure (→ cifra 2.1.1.1 lett. b);

d.

la messa a disposizione dell’infrastruttura a persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla cifra 2.1 (→ cifra 2.4).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale) e

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 3bis LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).