2.3.2.2 Prestazioni imponibili

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.3.2.2 · Italiano

Sono imponibili:

a.

i trattamenti secondo la cifra 1.4.2, in particolare quelli volti a migliorare il benessere o il rendimento (ad es. il supporto ad atleti e a club sportivi, compresi lo svolgimento di test di condizione fisica e la definizione di programmi fitness e di allenamento) o eseguiti unicamente per ragioni estetiche – tranne gli esami, le consulenze o i trattamenti effettuati da un medico o da un medico-dentista – nonché i trattamenti effettuati con metodi quali la guarigione col pensiero, compresa la guarigione a distanza, la chiaroveggenza, la parapsicologia, l’astrologia e la radiestesia;

b.

le cure prestate nell’ambito di terapie non autorizzate dal Cantone (non contemplati dall’autorizzazione cantonale, se esistente);

c.

la somministrazione a pazienti o a terzi di medicinali (per l’aliquota d’imposta, → cifra 10), derrate alimentari e bevande (ad es. pastiglie, tè e polverine non considerati medicinali; per l’aliquota d’imposta, → info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta), mezzi ausiliari medici, protesi (→ cifra 2.1.1.2 lett. b), apparecchi ortopedici ecc.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).