19.1.1.1 Assoggettamento in generale

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 24 · n. 19.1.1.1 · Italiano

Uno sportivo domiciliato all’estero è assoggettato all’IVA svizzera se partecipa a una manifestazione sportiva che si svolge sul territorio svizzero e se realizza, sul territorio svizzero e all’estero, una cifra d’affari annua pari o superiore a 100 000 franchi proveniente da prestazioni non escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA. Per le associazioni sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico il limite della cifra d’affari è fissato a 250 000 franchi. La cifra d’affari imponibile comprende segnatamente i premi in denaro e i premi d’ingaggio ricevuti per la partecipazione a una manifestazione sportiva.

Chi agisce quale fornitore o prestatore di servizi nei confronti di terzi diviene contribuente IVA. Solitamente si tratta dello sportivo o del gruppo sportivo stesso. Tuttavia, in base a quanto stabilito nel contratto, è possibile che non si tratti dello sportivo stesso, bensì può diventare contribuente anche la società di management, la federazione sportiva o il funzionario sportivo, sempre che questi agiscano quali esecutori della prestazione nei confronti di terzi e non come mero servizio d’incasso dei premi (rappresentanza diretta; art. 20 LIVA).

Gli sportivi con domicilio all’estero che adempiono le condizioni previste per l’assoggettamento devono annunciarsi all’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale.