19.1.2 Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 26 maggio 2026
AFC · Info IVA settore 24 · n. 19.1.2 · Italiano
Se le condizioni previste per l’assoggettamento sono adempite, gli sportivi con domicilio all’estero devono chiedere l’iscrizione nel registro svizzero dei contribuenti IVA. Il contribuente deve allora designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA). Quest’ultimo non deve necessariamente essere una società fiduciaria, un avvocato o un membro di una particolare categoria professionale (ad es. federazione sportiva), bensì anche un privato o un promotore di una manifestazione sportiva. Gli sportivi possono annunciarsi per via elettronica tramite l’apposito portale.
Gli sportivi con domicilio all’estero devono quindi presentare all’AFC il rendiconto che indichi la cifra d’affari imponibile realizzata sul territorio svizzero. Di principio è possibile procedere alla deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 capoverso 1 LIVA.