a. | Assoggettamento dalla prima prestazione eseguita a titolo oneroso sul territorio svizzero Gli sportivi con domicilio all’estero che realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari annua pari o superiore a 100 000 franchi, o 250 000 franchi per le associazioni sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, sono di principio assoggettati all’IVA svizzera dalla prima volta in cui eseguono sul territorio svizzero una delle seguenti prestazioni (elenco non esaustivo; rinvio al luogo della prestazione di servizi tra parentesi): Esempio 1 Nell’ambito della sua attività imprenditoriale, un tennista a livello agonistico (impresa individuale) con domicilio all’estero realizza, a livello mondiale, una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili all’estero compresa tra 200 000 e 300 000 franchi. Nel 2026 il tennista partecipa per la prima volta a un torneo in Svizzera e si classifica al secondo posto, ricevendo un premio di 20 000 franchi. In tal modo esegue per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero e da quel momento è assoggettato all’imposta. |
b. | Esenzione dall’assoggettamento degli sportivi con domicilio all’estero (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA) Gli sportivi con domicilio all’estero non sono assoggettati all’IVA, se eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni sul territorio svizzero (elenco non esaustivo): sponsorizzazione o pubblicità (art. 8 cpv. 1 LIVA); altre prestazioni di servizi (art. 8 cpv. 1 LIVA), ad esempio la cessione di diritti televisivi o di altri diritti di diffusione. Se sono assoggettati all’imposta, gli sportivi con domicilio all’estero devono dichiarare tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero (ovvero anche le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e le altre prestazioni di servizi di cui all’art. 8 cpv. 1 LIVA). Esempio 2 Un produttore nazionale di bevande sponsorizza con un importo di 50 000 franchi la squadra di ciclisti della Cyclerace Ltd., che ha la sede all’estero e realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni eseguite all’estero (a livello mondiale) di 850 000 franchi. In cambio, i ciclisti della Cyclerace Ltd. si impegnano a portare con loro, in maniera ben visibile, le bevande del produttore durante la gara e a indossare una tenuta sportiva con lo slogan pubblicitario del produttore di bevande. Nei confronti di quest’ultimo, la squadra Cyclerace Ltd. esegue sul territorio svizzero una prestazione pubblicitaria ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Se si limita a eseguire prestazioni sul territorio svizzero secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, la Cyclerace Ltd. rimane esentata dall’assoggettamento conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA. Tuttavia, se oltre a tale prestazione, vende anche articoli per i fan ad uno stand o riceve un premio in caso di vittoria, la Cyclerace Ltd. non è più esentata dall’assoggettamento. In questo caso, deve farsi iscrivere nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero, in quanto obbligatoriamente assoggettata all’imposta. Essa deve quindi dichiarare l’importo della prestazione di sponsorizzazione pari a 50 000 franchi, i ricavi della vendita degli articoli per i fan e il premio per la vittoria. |