19.1.1.2 Assoggettamento di sportivi con domicilio all’estero

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 24 · n. 19.1.1.2 · Italiano

L’assoggettamento di sportivi con domicilio all’estero inizia nel momento in cui questi eseguono per la prima volta una prestazione a titolo oneroso sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b LIVA). Ciò comporta quanto segue:

a.

Assoggettamento dalla prima prestazione eseguita a titolo oneroso sul territorio svizzero
Gli sportivi con domicilio all’estero che realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari annua pari o superiore a 100 000 franchi, o 250 000 franchi per le associazioni sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, sono di principio assoggettati all’IVA svizzera dalla prima volta in cui eseguono sul territorio svizzero una delle seguenti prestazioni (elenco non esaustivo; rinvio al luogo della prestazione di servizi tra parentesi):

Esempio 1
Nell’ambito della sua attività imprenditoriale, un tennista a livello agonistico (impresa individuale) con domicilio all’estero realizza, a livello mondiale, una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili all’estero compresa tra 200 000 e 300 000 franchi. Nel 2026 il tennista partecipa per la prima volta a un torneo in Svizzera e si classifica al secondo posto, ricevendo un premio di 20 000 franchi. In tal modo esegue per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero e da quel momento è assoggettato all’imposta.

b.

Esenzione dall’assoggettamento degli sportivi con domicilio all’estero (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)
Gli sportivi con domicilio all’estero non sono assoggettati all’IVA, se eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni sul territorio svizzero (elenco non esaustivo):

Se sono assoggettati all’imposta, gli sportivi con domicilio all’estero devono dichiarare tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero (ovvero anche le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e le altre prestazioni di servizi di cui all’art. 8 cpv. 1 LIVA).

Esempio 2
Un produttore nazionale di bevande sponsorizza con un importo di 50 000 franchi la squadra di ciclisti della Cyclerace Ltd., che ha la sede all’estero e realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni eseguite all’estero (a livello mondiale) di 850 000 franchi. In cambio, i ciclisti della Cyclerace Ltd. si impegnano a portare con loro, in maniera ben visibile, le bevande del produttore durante la gara e a indossare una tenuta sportiva con lo slogan pubblicitario del produttore di bevande. Nei confronti di quest’ultimo, la squadra Cyclerace Ltd. esegue sul territorio svizzero una prestazione pubblicitaria ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Se si limita a eseguire prestazioni sul territorio svizzero secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, la Cyclerace Ltd. rimane esentata dall’assoggettamento conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA. Tuttavia, se oltre a tale prestazione, vende anche articoli per i fan ad uno stand o riceve un premio in caso di vittoria, la Cyclerace Ltd. non è più esentata dall’assoggettamento. In questo caso, deve farsi iscrivere nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero, in quanto obbligatoriamente assoggettata all’imposta. Essa deve quindi dichiarare l’importo della prestazione di sponsorizzazione pari a 50 000 franchi, i ricavi della vendita degli articoli per i fan e il premio per la vittoria.

c.

Prestazioni che non soggiacciono all’imposta
Le seguenti prestazioni non soggiacciono all’imposta, anche in caso di assoggettamento all’IVA degli sportivi:

  • le prestazioni escluse dall’imposta di cui all’articolo 21 capoverso 2 LIVA (ad es. vendita di biglietti d’ingresso a manifestazioni sportive o a sessioni di allenamento dei gruppi sportivi); è tuttavia ammessa l’imposizione volontaria (opzione) di tali prestazioni conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LIVA;

  • le non controprestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 2 LIVA (ad es. doni);

  • le entrate conseguite nell’ambito non imprenditoriale (ad es. stipendi ricevuti dagli sportivi che si fondano su un contratto di lavoro).