3.2 Aliquote forfetarie

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 24 · n. 3.2 · Italiano

Secondo l'articolo 97 cpv. 1 OIVA, le aliquote forfetarie possono essere applicate in particolare:

  • dalle collettività pubbliche;

  • dalle associazioni ai sensi degli articoli 60–79 CC;

  • dalle fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC;

  • da entità promotrici costituite per manifestazioni sportive occasionali

    (la personalità giuridica non riveste alcuna importanza);

  • dai gestori di impianti sportivi sussidiati da collettività pubbliche.

Contrariamente al metodo delle aliquote saldo, per l’applicazione delle aliquote forfetarie non è fissato né un limite di cifra d’affari né un limite di debito fiscale. I rendiconti IVA devono essere presentati trimestralmente. Se le condizioni sono soddisfatte il contribuente può scegliere anche il rendiconto annuale (art. 35a LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Rendiconto e versamento dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle condizioni relative al rendiconto annuale.

[Illustrazione: nell’originale]

Per informazioni più dettagliate sul metodo delle aliquote forfetarie si rimanda all’info IVA Aliquote forfetarie.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).