3.2 Aliquote forfetarie
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 26 maggio 2026
AFC · Info IVA settore 24 · n. 3.2 · Italiano
Secondo l'articolo 97 cpv. 1 OIVA, le aliquote forfetarie possono essere applicate in particolare:
dalle collettività pubbliche;
dalle associazioni ai sensi degli articoli 60–79 CC;
dalle fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC;
da entità promotrici costituite per manifestazioni sportive occasionali
(la personalità giuridica non riveste alcuna importanza);
dai gestori di impianti sportivi sussidiati da collettività pubbliche.
Contrariamente al metodo delle aliquote saldo, per l’applicazione delle aliquote forfetarie non è fissato né un limite di cifra d’affari né un limite di debito fiscale. I rendiconti IVA devono essere presentati trimestralmente. Se le condizioni sono soddisfatte il contribuente può scegliere anche il rendiconto annuale (art. 35a LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Rendiconto e versamento dell’imposta contiene ulteriori informazioni sulle condizioni relative al rendiconto annuale. |
[Illustrazione: nell’originale] | Per informazioni più dettagliate sul metodo delle aliquote forfetarie si rimanda all’info IVA Aliquote forfetarie. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).