2.7.2.1 Introduzione

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.2.1 · Italiano

Nell’ambito di una cessione di crediti, il fornitore della prestazione (di seguito prestatore, cedente o creditore) cede il suo credito nei confronti del destinatario della prestazione (debitore) a un terzo (cessionario). La cessione (atto di disposizione) avviene ad esempio in adempimento di un contratto di compravendita del credito o anche a titolo fiduciario in adempimento di una prestazione d’incasso (negozio obbligatorio).

[Illustrazione: nell’originale]

[Illustrazione: nell’originale]

Per quanto concerne l’acquisto o la cessione di crediti futuri (cessione globale) va osservato che, dal punto di vista del diritto civile e fiscale, una cessione giuridicamente valida o un’operazione con crediti pecuniari non presuppongono che per ogni credito esista un contratto di cessione (atto di disposizione) scritto. È sufficiente che il contratto di compravendita del credito (negozio obbligatorio) contenga tutti gli elementi che permettono di stabilire il credito futuro.

Ai fini del trattamento IVA delle cessioni di crediti è fondamentale accertare se è il terzo (→ cifra 2.7.2.2) o il prestatore (→ cifra 2.7.2.3) a rispondere della solvenza (solvibilità) del debitore e quindi ad assumersi il rischio di perdita del credito (rischio delcredere).

Questo principio si applica anche alle cessioni di crediti nell’ambito di un cosiddetto rapporto di factoring oppure di un contratto per la gestione centralizzata o per la fatturazione centralizzata.

Modifica della prassi in vigore dal 01.01.2018 (riguardo alla validità, [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell’AFC: applicabilità temporale”).