2.7.2.2 Operazioni con crediti pecuniari
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 27 agosto 2026
AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.2.2 · Italiano
a. | Conseguenze fiscali per il terzo Se il terzo acquista i crediti del prestatore o accetta che questi crediti gli vengano ceduti con l’intenzione di acquistarli (cessione parziale o globale), assumendosi in entrambi i casi l’intero rischio delcredere senza che vi sia nessuna possibilità di ricorso, egli esegue una prestazione esclusa dall’imposta nell’ambito delle operazioni con crediti pecuniari (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. c LIVA).In questo caso, il terzo paga al prestatore il prezzo di acquisto del credito o la relativa controprestazione e incassa i pagamenti del debitore per conto proprio. La cifra d’affari conseguita dal terzo corrisponde alla differenza tra il pagamento ottenuto dal destinatario della prestazione e il prezzo di acquisto del credito ceduto, compresa la relativa controprestazione, pagati al prestatore. | |
[Illustrazione: nell’originale] | Per correggere la deduzione dell’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione occorre scegliere un metodo che conduca a un risultato corretto (→ Info IVA Deduzione dell’imposta precedente). | |
Occorre osservare la responsabilità del terzo riguardo al debito fiscale conformemente all’articolo 15 capoverso 4 LIVA in combinato disposto con gli articoli 23–25 OIVA. | ||
b. | Conseguenze fiscali per il prestatore Di principio la vendita e la cessione di crediti non hanno alcun effetto sul rapporto di prestazione tra il prestatore e il destinatario della prestazione (negozio di base). Ciò implica in particolare che il prestatore deve assoggettare all’imposta l’intera controprestazione (valore nominale del credito) che il destinatario della prestazione deve pagare secondo gli accordi contrattuali (negozio di base) e non unicamente l’importo che il terzo gli ha versato per l’acquisto del credito. Se il prestatore allestisce il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, il conteggio fiscale avviene al momento dell’incasso del prezzo di acquisto del credito o della relativa controprestazione per la cessione del credito. In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, è determinate il momento dell’emissione della fattura. Gli sconti operati dal destinatario della prestazione nell’ambito del negozio di base possono essere trattati dal prestatore come diminuzione della controprestazione, purché le seguenti condizioni siano cumulativamente adempiute:
Se, al momento del pagamento al terzo, il destinatario della prestazione opera una deduzione a seguito di un difetto e, se il terzo, a sua volta, addebita il corrispondente importo al prestatore, quest’ultimo può effettuare una diminuzione della controprestazione purché rilasci una nota di credito al destinatario della prestazione. Lo stesso vale qualora il prestatore conceda al destinatario della prestazione un bonifico successivo. | ||
[Illustrazione: nell’originale] | Le perdite sui crediti che si verificano nelle operazioni con crediti pecuniari sono assunte dal terzo e quindi non vengono addebitate al prestatore. Per questa ragione il prestatore, di principio, non può far valere tali perdite come diminuzione della controprestazione. | ||
Tuttavia, nella prassi le richieste dei prestatori di modificare successivamente il debito fiscale sono accettate, purché le seguenti condizioni siano cumulativamente adempiute: | |||
1. | il terzo subisce una perdita definitiva sul credito poiché il destinatario della prestazione non gli rimborsa il valore nominale (IVA inclusa); | ||
2. | il credito (residuo) è definitivamente irrecuperabile poiché oggettivamente non è più possibile avviare ulteriori provvedimenti d’incasso. Questo avviene segnatamente se: | ||
a) | il destinatario della prestazione ha riscattato l’attestato di carenza di beni presso il terzo; | ||
b) | il destinatario della prestazione costituisce una persona giuridica che è stata radiata dal registro di commercio; o | ||
c) | il credito (residuo) è prescritto; | ||
3. | Nel contratto di compravendita o nel contratto di cessione del credito il prestatore e il terzo hanno concordato che, al momento opportuno, il terzo notifica per iscritto e conferma con la sua firma, facendo riferimento al credito precisamente definito, che: | ||
a) | il credito in questione è stato definitivamente separato dal suo patrimonio conformemente al numero 2; e | ||
b) | che ha subito una perdita definitiva sul credito pari all’importo indicato. | ||
c. | Conseguenze fiscali per il destinatario della prestazione Se le condizioni legali sono adempiute (art. 28 segg. LIVA), il destinatario della prestazione può dedurre l’imposta precedente al momento della ricezione della fattura (in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute; sono fatte salve le diminuzioni della controprestazione secondo l’art. 41 LIVA) o al momento del pagamento (in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute). | ||
[Illustrazione: nell’originale]
[Illustrazione: nell’originale]