2.7.3.5 Validare e verificare le transazioni nella blockchain
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 3 settembre 2026
AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.3.5 · Italiano
Per poter essere eseguite, le transazioni sulla blockchain devono essere validate e verificate dai nodi di rete (node) della rispettiva rete di blockchain attraverso un meccanismo di raggiungimento del consenso predefinito. Ogni blockchain ha un proprio meccanismo che garantisce il consenso di tutti gli utenti sui loro dati. Il proof of work (mining) e il proof of stake (staking) sono due meccanismi molto diffusi, tuttavia si applicano anche altri metodi o combinazioni di metodi. I meccanismi di raggiungimento del consenso servono a validare una transazione.
La remunerazione per tali attività di verifica e validazione eseguite tramite software consiste di regola in un cosiddetto block reward (nuove unità generate del rispettivo criptocoin/criptotoken) e/o in una tassa di transazione.
Se l’attività di verifica o di validazione è remunerata esclusivamente tramite nuovi criptocoin/criptotoken generati in automatico dalla rete (block reward), manca la controparte che impiega un valore patrimoniale per ottenere in cambio una controprestazione. In tali circostanze, la validazione di transazioni non rappresenta un rapporto di prestazione, ragion per cui il block reward non si considera una controprestazione (art. 18 cpv. 2 LIVA). La validazione o la verifica remunerata soltanto con un block reward è un’attività non orientata al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e quindi non è considerata un’attività imprenditoriale. Informazioni sulla deduzione dell’imposta precedente per l’ambito non imprenditoriale figurano nell’info IVA Deduzione dell’imposta precedente.
Se invece la validazione di un blocco è remunerata con una tassa di transazione, pagata dal soggetto o dai soggetti mandanti di una determinata transazione che inviano dati nella rete al soggetto che effettua la validazione, tra chi invia e chi convalida sussiste in linea di principio un rapporto di prestazione imponibile. La validazione di una transazione per un destinatario della prestazione che si trova sul territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale in quanto prestazione di servizi in materia d’informatica (art. 18 cpv. 1 LIVA in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 LIVA). Nell’eventualità che per la prestazione di validazione venga non solo pagata la tassa di transazione, ma anche generato un block reward, non vi sarebbero ripercussioni sulla deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA).
Il mining pool è un gruppo che riunisce singoli minatori (miner), i quali incaricano il pool di gestire l’estrazione di dati. Il minatore mette a disposizione del mining pool la sua risorsa computazionale, per la quale riceve una remunerazione (sotto forma di unità di determinati criptocoin/criptotoken generate attraverso il pool). Il mining pool gestisce il rispettivo software ed esegue regolarmente altre prestazioni di assistenza. Tra il singolo minatore e il mining pool vi sono prestazioni fiscalmente rilevanti, il cui luogo è determinato secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA.
Lo staking pool è un gruppo di cui possono far parte i titolari di criptocoin/criptotoken gestiti con il meccanismo dello staking tramite la cessione del proprio stake, per la quale di regola vengono remunerati con una quota della tassa di transazione incassata con lo staking. Lo staking pool gestisce il rispettivo software. Tra il singolo utente e lo staking pool vi sono prestazioni fiscalmente rilevanti, il cui luogo è determinato secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA.
La gestione dei nodi (ad es. i nodi master) su incarico di un terzo (ad es. il cloud mining) costituisce in linea di principio una prestazione di servizi fiscalmente rilevante, il cui luogo è determinato secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA.