2.7.3.4 Trasferimento, negoziazione e conservazione di criptocoin/criptotoken

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 20 ottobre 2020

AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.3.4 · Italiano

a.

Trasferimento di criptocoin/criptotoken come controprestazione per prestazioni eseguite

Per il trasferimento di criptocoin/criptotoken in cambio di una controprestazione o di altri criptocoin/criptotoken, occorre basarsi sulla funzione dei criptocoin/criptotoken (→ cifra 2.7.3.1).

Soltanto la cessione di coin/token di pagamento per la prestazione eseguita costituisce una controprestazione (e non una prestazione supplementare).

Se invece le prestazioni sono remunerate con coin/token di utilizzo o di investimento, in linea di principio si ha una permuta, nell’ambito della quale la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione eseguita in cambio (art. 24 cpv. 3 LIVA). Entrambe le prestazioni devono essere valutate, dal punto di vista del diritto dell’IVA, in funzione della loro tipologia.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sulle conseguenze, dal punto di vista del diritto dell’IVA, dell’impiego di criptocoin/criptotoken e dell’adempimento in natura delle prestazioni cui danno diritto i criptocoin/criptotoken figurano alla cifra 2.7.3.3.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sul calcolo della controprestazione sono reperibili nell’info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta.

b.

Negoziazione di criptocoin/criptotoken, compresa la loro mediazione

L’acquisto e la vendita di coin/token di pagamento sono – analogamente alla negoziazione di divise – esclusi dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera d LIVA (→ info IVA concernente il settore Finanza).
 

La negoziazione di criptocoin/criptotoken di investimento o di utilizzo costituisce una prestazione effettuata in nome proprio, che dal punto di vista del diritto dell’IVA deve essere trattata come prestazione indipendente, in funzione della tipologia della prestazione cui danno diritto i criptocoin/criptotoken.

L’acquisto e la vendita di coin/token di investimento sono, secondo le norme applicabili alle cartevalori, i diritti-valori e i derivati, esclusi dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA (→ info IVA concernente il settore Finanza).

L’acquisto e la vendita di coin/token di utilizzo costituiscono prestazioni imponibili se il luogo della prestazione cui danno diritto i criptocoin/criptotoken è considerato sito in territorio svizzero e l’esclusione dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LIVA non è applicabile.

La gestione di una piattaforma di negoziazione e il reciproco trasferimento ad essa connesso dei criptocoin/criptotoken negoziati costituiscono – a secondo della funzione dei criptocoin/criptotoken oggetto della mediazione – una prestazione imponibile o esclusa dall’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Per l’attribuzione delle prestazioni (art. 20 LIVA) si rinvia alla cifra 5. Se si tratta di prestazioni di mediazione nel settore finanziario, ci si fonda sulla transazione di base oggetto della mediazione, che va attribuita all’ambito imponibile o a quello escluso dall’imposta (→ info IVA concernente il settore Finanza).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sul calcolo della controprestazione sono reperibili nell’info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

La mera messa a disposizione di uno spazio tecnico di mercato senza partecipazione al trasferimento di criptocoin/criptotoken e ai flussi di pagamento non instaura un rapporto retto dalle norme sul mandato tra il gestore della piattaforma di negoziazione e il cliente. Pertanto, tra le parti non sussiste un mandato finalizzato all’accettazione e alla trasmissione oppure all’acquisto o all’alienazione di criptocoin/criptotoken. Un’eventuale tassa per l’utilizzo della piattaforma o di connessione oppure altre tasse simili sono imponibili all’aliquota normale; il luogo della prestazione di servizi è determinato secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

c.

Conservazione

I criptocoin/criptotoken sono memorizzati e conservati tramite i wallet (→ cifra 2.7.3.1). La conservazione di criptocoin/criptotoken da parte di un terzo su un supporto (ad es. disco rigido) o programma di memorizzazione (ad es. software del wallet) nonché la conservazione di chiavi private costituiscono una prestazione di servizi imponibile. Il luogo della prestazione di servizi è determinato secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Se in cambio di una controprestazione un fornitore di wallet conserva criptocoin/criptotoken di pagamento che non sono considerati valori depositati ai sensi dell’articolo 16 della legge sulle banche (LBCR), la prestazione è esclusa dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera c LIVA (→ info IVA concernente il settore Finanza).