2.7.3.1 Principio
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 giugno 2019
AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.3.1 · Italiano
Le blockchain (letteralmente: catene di blocchi) sono registri o banche dati digitali, immutabili e continuamente espandibili, costituiti da blocchi di transazioni digitali collegati tra loro, che sono finalizzati alla gestione di qualsiasi tipo di transazioni e dati. La blockchain è archiviata in modo decentralizzato per il tramite di una rete, ovvero è gestita come registro distribuito (distributed ledger). La rete di una blockchain si compone di diversi nodi di rete (node), che servono da punti di connessione per la trasmissione dei dati. L’espressione ˝nodi di rete˝ designa dei sistemi informatici collegati a una blockchain mediante software. Tutti i nodi di rete interessati memorizzano una copia della blockchain o parti di essa. In linea di principio i nodi di rete servono per ricevere e inviare i dati delle transazioni e per validarli attraverso una procedura di consenso (→ cifra 2.7.3.5).
La tecnologia blockchain si basa su un sistema di crittografia asimmetrica, in cui per ogni utente si utilizza una chiave pubblica e una chiave privata (public e private key). Per gestire questa coppia di chiavi pubblica e privata si usano i wallet (portafogli), che possono essere installati su media diversi (ad es. online, desktop, smartphone, cartaceo o hardware; → cifra 2.7.3.2). La chiave pubblica permette ad ogni utente di cifrare dati per il titolare della chiave privata, di verificare le firme digitali di quest’ultimo o di autenticarlo. La chiave privata permette al suo titolare di decifrare i dati cifrati con la chiave pubblica, di generare firme digitali o di autenticarsi.
Sulla blockchain le nuove transazioni vengono raccolte in blocchi di transazioni, verificate dai nodi di rete e aggiunte alla blockchain esistente. La blockchain aggiornata viene poi archiviata su tutti i nodi di rete. Per salvare le cosiddette transazioni peer-to-peer sulla blockchain o per creare e validare nuovi blocchi, si utilizzano i criptocoin/criptotoken.
I criptocoin/criptotoken sono unità di valore generate su una blockchain in modo decentralizzato, all’interno di una rete di computer, attraverso una procedura matematica predefinita. Essi possono essere dotati delle più svariate funzioni. In linea di massima si distinguono le seguenti tre tipologie principali di criptocoin/criptotoken.
Coin/token di pagamento (payment coin/token)
I criptocoin/criptotoken che sono concepiti come meri coin/token di pagamento sono impiegati esclusivamente come mezzo di pagamento per acquistare forniture e/o prestazioni di servizi da uno o più fornitori. I coin/token di pagamento non danno quindi alcun diritto ad acquistare prestazioni determinate o determinabili, ma costituiscono unicamente il mezzo di pagamento convenuto.
Token di utilizzo (utility coin/token)
Quando i criptocoin/criptotoken danno diritto ad acquistare prestazioni determinate o determinabili e/o conferiscono un diritto di accesso a una piattaforma, un’applicazione o simile (licenza o diritto analogo), si parla di coin/token di utilizzo.
Coin/token di investimento (asset [backed] coin/token)
Quando i criptocoin/criptotoken danno ad esempio diritto a partecipare al reddito, al fatturato, all’utile, a una determinata quota del reddito o del fatturato, a diritti derivati o simili, si parla di coin/token di investimento. Questi sono sempre basati su un rapporto giuridico di natura contrattuale e quindi non danno origine a un rapporto di partecipazione ai sensi del diritto societario né danno diritto al rimborso dell’importo versato inizialmente.
Come combinazione di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA e → cifra 4.2.1) sono possibili anche forme miste delle tipologie di criptocoin/criptotoken menzionate in precedenza (criptocoin/criptotoken ibridi).
Coin/token di investimento con funzione supplementare di utilizzo
Per questa forma mista, si deve supporre che la funzione di investimento sia predominante in termini di valore, per cui dal punto di vista del diritto dell’IVA un criptocoin/criptotoken di questo tipo deve essere trattato come coin/token di investimento secondo la prestazione preponderante.
Coin/token di investimento o di utilizzo con funzione supplementare di pagamento
Una combinazione di più prestazioni indipendenti le une dalle altre può essere considerata una combinazione di prestazioni ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA. La possibilità di impiegare come mezzo di pagamento un coin/token di utilizzo o di investimento non costituisce però dal punto di vista del diritto dell’IVA una combinazione di più prestazioni. I criptocoin/criptotoken di questo tipo devono quindi essere considerati coin/token di utilizzo o di investimento.
[Illustrazione: nell’originale] | Sebbene nell’ambito dell’IVA si utilizzi la terminologia della FINMA, sono possibili divergenze sulla qualificazione dei criptocoin/criptotoken dal punto di vista del diritto dell’IVA. Un’eventuale qualificazione effettuata dalla FINMA non è vincolante ai fini dell’IVA. | |
L’espressione “contratti intelligenti”(smart contract) designa degli accordi basati su software, che permettono di definire diverse condizioni contrattuali e di verificare in automatico l’avverarsi di tali condizioni nonché di auto-eseguire azioni concordate al verificarsi di un dato evento (trigger event). Se sono soddisfatte le condizioni generali previste dal Codice delle obbligazioni, anche i contratti intelligenti possono essere considerati contratti aventi valore giuridico. In caso contrario, servono soltanto ad eseguire in automatico i contratti.
[Illustrazione: nell’originale] | Di regola si deve supporre che le prestazioni di servizi eseguite sulla blockchain mediante un contratto intelligente siano prestazioni di servizi in materia d’informatica. Ulteriori informazioni su queste prestazioni figurano nell’info IVA concernente il settore “Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d’informatica”. | |
[Illustrazione: nell’originale] | Bisogna tenere presente che un’impresa con sede all’estero che sul territorio svizzero effettua prestazioni di servizi in materia d’informatica per destinatari non contribuenti è assoggettata all’imposta se realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA (art. 10 cpv. 2 lett. a e b n. 2 LIVA). | |