2.7.6.2 Buoni valore
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 17 marzo 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.6.2 · Italiano
Vi è un buono valore se sul buono è indicato il valore (ad es. 100 franchi), ma non viene indicata alcuna prestazione determinata o determinabile. Il buono valore permette di acquistare una qualsiasi prestazione fino all’importo indicato.
Dal punto di vista fiscale, i buoni valore equivalgono a mezzi di pagamento. Al momento della loro vendita non viene eseguita alcuna prestazione e non viene incassata alcuna controprestazione. L’imposta deve essere conteggiata e pagata soltanto al momento della riscossione del buono valore. Sul buono valore non può essere indicata alcuna imposta.
Il commercio professionale di buoni valore è considerato un’operazione nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA.
Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).