2.7.6.3 Buoni prestazione

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 17 marzo 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.6.3 · Italiano

Il buono prestazione è un buono su cui è indicata una prestazione determinata o determinabile. Al momento della riscossione del buono prestazione il cliente non ha la possibilità di scegliere tra più prestazioni differenti o di natura differente, ma può soltanto scegliere quando riscuoterla. La contestuale indicazione del valore del buono («Il buono dà diritto ad acquistare la prestazione X per un valore di Y franchi») non preclude necessariamente che il buono sia considerato un buono prestazione.

Se sul buono o sulle condizioni generali (applicabili) è indicato che il buono dà diritto, in aggiunta alla prestazione (concreta) menzionata, all’ottenimento di altre prestazioni, si è in presenza di un buono valore.

Una prestazione è determinata o determinabile se già al momento della vendita del buono, sulla base del tipo di prestazione, il prestatore può stabilire dove (luogo della prestazione) e a quale importo l’imposta è dovuta e dev’essere conteggiata.

Per i buoni prestazione, l’incasso del prezzo d’acquisto è considerato pagamento anticipato ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera c LIVA. L’imposta deve essere conteggiata e pagata nel periodo di rendiconto in cui il prestatore ha incassato il prezzo d’acquisto.

Se un buono prestazione non viene riscosso o la prestazione cade in prescrizione ai sensi del diritto civile, la correzione di cui all’articolo 41 capoverso 1 LIVA (diminuzione della controprestazione) può essere effettuata.

Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).