3.8.2.1 Pena di recesso (art. 158 cpv. 3 CO), concessione del diritto di recesso

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 3.8.2.1 · Italiano

La pattuizione di una pena di recesso consente ad entrambe le parti di recedere dal contratto in modo arbitrario mediante pagamento di un determinato importo senza che sia stata effettuata una prestazione. Qualora una parte receda dal contratto in modo unilaterale, contro la volontà dell’altra parte, e presti l’indennizzo pattuito all’altra parte si tratta di risarcimento del danno.

Sussiste invece un rapporto di prestazione imponibile quando il contratto non prevede alcun diritto di recesso e una parte si dichiara successivamente disposta ad esonerare l’altra parte dagli obblighi contrattuali (prestazione) dietro compenso di quanto effettuato fino a quel momento (controprestazione; in caso di contratto d’appalto, dal punto di vista dell’imprenditore, p. es. il materiale già utilizzato e il lavoro già eseguito).

Esempio 1
Un contribuente ha ordinato una macchina presso un’impresa commerciale. Poiché recede dal contratto, egli deve pagare all’impresa commerciale la pena di recesso pattuita. L’impresa commerciale non deve imporre questo indennizzo in quanto si tratta di risarcimento del danno.

Esempio 2
Le somme forfetarie e le spese di storno previste nelle condizioni generali di contratto che un cliente deve corrispondere a un’agenzia di viaggi per l’annullamento di un viaggio tutto compreso prenotato, non sono considerate controprestazioni per una prestazione dell’agenzia di viaggi. Si tratta di un indennizzo di annullamento, non imponibile (pagamento “no show”) e, pertanto, di un risarcimento del danno.

Esempio 3
Un fondo è stato acquistato con obbligo prestazioni d'architettura senza pattuizione di una pena di recesso. Dietro versamento di un determinato importo l’architetto rinuncia successivamente al diritto di eseguire il progetto. L’indennizzo è imponibile all’aliquota normale.