8.2.1 Principio

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA 04 · n. 8.2.1 · Italiano

Le seguenti esportazioni o forniture verso l’estero sono esenti dall’imposta, nella misura in cui è possibile provare l’avvenuta esportazione:

  • le forniture di beni che un contribuente trasporta o spedisce direttamente verso l’estero dal territorio svizzero (la definizione di «esportazione diretta» è riportata successivamente). Si ha un trasporto quando il contribuente trasferisce i beni di persona, mentre si ha una spedizione quando il contribuente affida il trasferimento dei beni a un terzo incaricato (ad es. spedizionieri o vettori);

  • la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della prestazione li utilizzi prevalentemente all’estero;

  • il trasferimento di beni verso l’estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura (→ cifra 8.2.2.4).

Si ha esportazione diretta di un bene ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA quando il bene oggetto della fornitura viene esportato verso l’estero o in un deposito doganale aperto o in deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l’esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti, ossia tutti i fornitori coinvolti possono far valere l’esenzione dall’imposta. Prima dell’esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati del destinatario della prestazione non contribuente (art. 23 cpv. 3 LIVA).

Riguardo all’esportazione occorre osservare le disposizioni del diritto doganale. I documenti doganali emessi dall’UDSC in caso di esportazione (ad es. decisioni d’imposizione all’esportazione) vanno conservati insieme alle fatture o altri giustificativi d’importanza rilevante ai fini dell’IVA, ma anche del diritto doganale (art. 94–98 OD).

[Illustrazione: nell’originale]

Nel diritto dell’IVA vale il principio del libero apprezzamento delle prove
(art. 81 cpv. 3 LIVA), vale a dire l’esenzione dell’esportazione può essere rivendicata anche in altro modo. Si raccomanda tuttavia di conservare i documenti doganali anche ai fini dell’IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Per le forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico vedi cifra 8.5.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.