8.8.2 Trasporto ferroviario
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA 04 · n. 8.8.2 · Italiano
L’esenzione dall’imposta del trasporto di persone nell’ambito dei trasporti ferroviari transfrontalieri si limita ai tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Sono compresi:
- i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa sul territorio svizzero;
- i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d’arrivo situate all’estero.
Per l’esenzione dall’imposta la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev’essere maggiore rispetto all’IVA svizzera non dovuta a causa dell’esenzione fiscale.
Non è data l’esenzione dall’imposta per la vendita di titoli di trasporto forfettari quali abbonamenti generali e a metà prezzo. Ciò vale anche se detti abbonamenti sono utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta.