8.8.2 Trasporto ferroviario

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 8.8.2 · Italiano

(art. 42 OIVA)

L’esenzione dall’imposta del trasporto di persone nell’ambito dei trasporti ferroviari transfrontalieri si limita ai tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Sono compresi:

  • i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa sul territorio svizzero;
  • i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d’arrivo situate all’estero.

Per l’esenzione dall’imposta la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev’essere maggiore rispetto all’IVA svizzera non dovuta a causa dell’esenzione fiscale.

Non è data l’esenzione dall’imposta per la vendita di titoli di trasporto forfettari quali abbonamenti generali e a metà prezzo. Ciò vale anche se detti abbonamenti sono utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta.