8.8.3 Trasporto in autobus

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 8.8.3 · Italiano

(art. 43 OIVA)

È esente dall’imposta il trasporto di persone in autobus su tragitti che:

  • si svolgono prevalentemente in territorio estero; o
  • transitano sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero.

È esente dall’imposta anche il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto del genere testé descritto, purché esso sia fatturato unitamente a tale prestazione di trasporto.