8.8.1 Trasporto aereo

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA 04 · n. 8.8.1 · Italiano

(art. 41 OIVA)

Sono esenti dall’imposta:

  • i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo di partenza o di arrivo si situa sul territorio svizzero;
  • i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero a un altro aeroporto estero.

I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza.