2.2.1.2 Eccezioni
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.1.2 · Italiano
Secondo l’articolo 22 capoverso 2 LIVA l’opzione è esclusa per le attività seguenti:
le prestazioni nel settore assicurativo (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA);
le operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);
le operazioni concernenti giochi in denaro (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA); e
le prestazioni in relazione a fondi (locazione, affitto o vendita; art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA), se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.
[Illustrazione: nell’originale] | I costi e gli investimenti sostenuti in relazione al conseguimento di prestazioni escluse dall’imposta, per la cui imposizione non è ammesso l’esercizio dell’opzione, non legittimano mai la deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | Spiegazioni più dettagliate sull’esclusione dell’opzione sono riportate nell’info IVA Oggetto dell’imposta. |