2.2.1.2 Eccezioni

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.1.2 · Italiano

Secondo l’articolo 22 capoverso 2 LIVA l’opzione è esclusa per le attività seguenti:

[Illustrazione: nell’originale]

I costi e gli investimenti sostenuti in relazione al conseguimento di prestazioni escluse dall’imposta, per la cui imposizione non è ammesso l’esercizio dell’opzione, non legittimano mai la deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).
Sono fatte salve le disposizioni particolari relative a partecipazioni e ristrutturazioni (→ cifra 2.2.4).

[Illustrazione: nell’originale]

Spiegazioni più dettagliate sull’esclusione dell’opzione sono riportate nell’info IVA Oggetto dell’imposta.