3.2.3.6 Beni mobili acquistati, utilizzati – correzione della deduzione dell’imposta precedente per sgravio fiscale successivo
Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 10 · n. 3.2.3.6 · Italiano
Esempio 6
Nell’ottobre 2023 l’impresa individuale Rossi acquista dalla contribuente Motorhome SA un nuovo camper per 70 000 franchi, più IVA al 7,7 %, per la propria scuola «Open Road». L’impresa individuale Rossi addebita tale investimento correttamente al conto di bilancio «Veicoli per scuola guida» per un importo complessivo di 75 390 franchi. Alla fine di maggio 2025 Rossi decide di sciogliere la scuola guida, in quanto non redditizia, e di destinare il camper, utilizzato sino a quel momento nell’ambito della scuola guida, a oggetto d’esposizione e veicolo di dimostrazione in occasione delle fiere dei camper e del campeggio.
Soluzione
Dal 1° giugno 2025 il camper viene utilizzato durevolmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Conformemente all’articolo 32 capoversi 1 e 2 LIVA l’impresa individuale Rossi ha diritto alla deduzione parziale dell’imposta precedente sul camper, ossia sul valore attuale al 1° giugno 2025:
Base per la deduzione dell’imposta precedente | Imposta precedente | |||
Valore di acquisto del camper (incl. 7,7 % IVA) | CHF | 75 390 | CHF | 5 390 |
Ammortamento dal 2023 (= primo anno d’utilizzazione) sino al 2024 (= ultimo anno trascorso): 2 anni al 20 % = 40 % di CHF 5390 | CHF | - 2 156 | ||
Correzione della deduzione dell’imposta precedente per sgravio fiscale successivo al 1° giugno 2025 | CHF | 3 234 | ||