Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Parecchi Stati europei hanno adottato disciplinamenti che facilitano la riorganizzazione giuridica delle strutture delle aziende.
Per quanto riguarda la Germania occorre fare riferimento alla nuova “Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsrecht” entrata in vigore il 1° gennaio 1995. La revisione del diritto della trasformazione ha permesso di riunire in una legge speciale le prescrizioni, fino ad allora disperse in leggi diverse, relative alla fusione, alla scissione, al trasferimento di patrimoni e alla trasformazione. La legge contiene una regolamentazione completa e dettagliata consistente in 324 articoli con diversi capoversi.
Il diritto francese disciplina la fusione, la scissione e la trasformazione in una serie di leggi che completano il “Code des sociétés”. Gli articoli 1844-3 e 1844-4 del “Code civil” espongono i principi di base per la fusione, la scissione e la trasformazione e prevedono un trasferimento mediante successione a titolo universale.
In diritto italiano il Codice civile disciplina agli articoli 2498 segg. la “trasformazione della società”, la “fusione della società” e la “scissione della società”. Le normative si basano sulle leggi del 20 novembre 1990 e del 15 gennaio 1991.
In generale, si constata una grande flessibilità degli ordinamenti giuridici menzionati riguardo alle ristrutturazioni aziendali e una maggiore sicurezza del diritto rispetto al diritto svizzero in vigore.
192 Diritto dell’Unione europea
Nella terza direttiva17, l’Unione europea (UE) ha adottato prescrizioni quadro relative alla normativa nazionale della fusione. La sesta direttiva18 contiene prescrizioni quadro relative alla normativa della scissione, nella misura in cui il diritto nazionale permette la scissione di società. Il diritto europeo non disciplina la trasformazione della forma giuridica.
Le direttive riguardanti il diritto societario sono applicabili anche ai Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE)19.
Rispetto all’ordinamento della terza direttiva e delle normative degli Stati finitimi della Svizzera, il vigente disciplinamento svizzero della fusione è frammentario e lacunoso. La mancanza dell’istituto giuridico della scissione in diritto svizzero costituisce, dal profilo del diritto comparato, uno svantaggio rispetto agli ordinamenti degli Stati membri dell’UE.
Visto il carattere internazionale delle attività economiche, un’armonizzazione del diritto societario con le prescrizioni degli Stati finitimi, anche indipendentemente dalla questione
17
78/855/CEE; GUCE n. L 295 del 20.10.1978, pagg. 36. segg., (in allegato al rapporto esplicativo).
18
82/891/CEE; GUCE n. L 378 del 31.12.1982, pagg. 47 segg., (in allegato al rapporto esplicativo).
19
vedi FF 1992 IV A 275 segg.; FF 1992 IV B 510, 1305 segg.