Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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nei casi in cui la fusione introduce o estende la responsabilità personale dei soci o l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 4).
Il trasferimento del patrimonio contro l’attribuzione di quote o diritti sociali è, secondo la dottrina dominante, uno dei tratti caratteristici della fusione. Pure la terza direttiva sul diritto societario (78/855/CEE) parte da tale presupposto. Per la società anonima, il principio della continuità del societariato funge soprattutto da protezione per gli azionisti. È tuttavia sorprendente che tale principio non sia espressamente menzionato dalle attuali norme sulla fusione di società anonime (art. 748 CO) e che la legge si riferisca unicamente al trasferimento di attivi e passivi. È vero che le azioni della società assuntrice destinate a disinteressare i soci della società sciolta vanno messe a disposizione di questi ultimi secondo le clausole del contratto di fusione. È tuttavia controverso se il principio della continuità del societariato vada considerato una condizione indispensabile della fusione (vedi Robert Meier, Barabgeltung bei Fusionen, in: Festschrift Peter Forstmoser, Zürich 1993, pagg. 131 segg.).
L’avamprogetto parte dal principio che il diritto alla continuità del societariato non può essere soppresso senza l’approvazione del socio. Nessun socio può pertanto essere escluso dal soggetto giuridico in occasione di una fusione. Deve comunque essere possibile accordare ai soci un diritto d’opzione tra quote sociali rispettivamente diritti sociali e un’indennità (art. 3 cpv. 2 2° frase che rinvia all’art. 8). Se tutti i soci del soggetto giuridico trasferente sono d’accordo, è possibile rinunciare completamente all’attribuzione di quote o diritti sociali (vedi art. 8 cpv. 2 e 18 cpv. 5). In caso di fusione di fondazioni motivi materiali tolgono ogni portata alla necessità della continuità del societariato.
Art. 4 Fusioni permesse
Secondo l’articolo 4 alle fusioni possono partecipare tutte le forme di società commerciali nonché le società cooperative, le associazioni e le fondazioni. Le ditte individuali ne sono tuttavia escluse poiché non dispongono di un patrimonio distinto da quello del loro titolare.