Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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dell’integrazione della Svizzera in Europa, si giustifica dal profilo materiale20 ed ai fini della sicurezza del diritto nell’ambito delle operazioni transfrontaliere; è inoltre importante per la partecipazione di investitori stranieri ad aziende svizzere. Questo vale particolarmente per la regolamentazione della fusione e della scissione. Il nuovo disciplinamento svizzero deve attenersi nella misura del possibile alle prescrizioni quadro dell’UE contenute nelle due direttive citate, che sono fondate dal profilo materiale.

In via di principio, l’avamprogetto si attiene alle esigenze della terza e della sesta direttiva dell’UE; il commento alle singole disposizioni indica i punti in cui, per motivi materiali, non sono state seguite le direttive.

2 Parte speciale

21 Commento alle disposizioni dell’avamprogetto

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Il capoverso 1 enumera le operazioni disciplinate dall’avamprogetto: la fusione, la scissione e la trasformazione. Ad ognuna di queste operazioni è dedicato un capitolo dell’avamprogetto. Il capoverso 1 indica inoltre i soggetti giuridici di diritto privato cui si applicano le norme dell’avamprogetto.

Il capoverso 2 concerne la partecipazione di istituti di diritto pubblico a fusioni e trasformazioni. Al proposito occorre considerare le osservazioni relative agli articoli 2 lettera c e 85 segg.

Articolo 2 Definizioni

L’avamprogetto disciplina la fusione, la scissione e la trasformazione indipendentemente dal soggetto giuridico che vi partecipa. È pertanto necessario definire una serie di nozioni per abbreviare il testo dell’avamprogetto e creare una terminologia indipendente dalla forma giuridica. L’articolo 2 definisce le nozioni seguenti:

- Soggetto giuridico (lett. a): l’avamprogetto introduce la nozione di “soggetto giuridico” già impiegata come designazione generica in diritto tedesco. Tale espressione è una designazione astratta per l’insieme delle forme giuridiche cui si riferiscono le prescrizioni dell’avamprogetto. Sono pertanto considerati soggetti giuridici: le società in nome collettivo e in accomandita, le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata, le società cooperative, le associazioni e le fondazioni nonché gli istituti di diritto pubblico secondo l’articolo 2 lettera c.

20

vedi anche Groupe de réflexion “Gesellschaftsrecht”, Rapport final, pagg. 19, 80.