Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Tabella delle possibilità di fusione secondo l’articolo 4:

fusione

con(soggetto Società in Società Sociétà a Società Società Associazio- Fondazione Istituti di assuntore) nome collet- anonima e in garanzia li- cooperativa cooperativa ne previdenza tivo e in ac- accomandita mitata con quote senza quote

di (soggetto comandita per azioni sociali sociali

trasferente)

Società in nome Art. 4 cpv. 2 Art. 4 cpv. 1 lett. c

collettivo e in ac- lett. a Art. 4 cpv. 2 lett. b

comandita

Società anonima Art. 4 cpv. 1 lett. a Art. 4 cpv. 1 lett. b

e in accomandita

per azioni

Sociétà a ga- Art. 4 cpv. 1 lett. a Art. 4 cpv. 1 lett. b

ranzia limitata

Società coopera- Art. 4 cpv. 3 lett. b Art. 4 cpv. 3 lett. a

tiva con quote so-

ciali

Società coopera- Art. 4 cpv. 3 lett. b Art. 4 cpv. 3 lett. a Art. 4 cpv. 3

tiva senza quote lett. d

sociali Art. 4 cpv. 4

lett. c

Associazione Art. 4 cpv. 3 lett. c Art. 4 cpv. 4

Art. 4 cpv. 4 lett. b lett. a

Fondazione Art. 4 cpv. 5

Istituti di previ- Art. 4 cpv. 6 denza

- Le società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni, società a

garanzia limitata) godono delle più ampie possibilità di fusione. Possono operare fusioni tra loro o con una società cooperativa oppure assumere mediante fusione una società in nome collettivo o in accomandita.

- Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare fusioni con altre

società in nome collettivo o in accomandita oppure essere assunte da società di capitali. L’operazione inversa, vale a dire l’assunzione di una società di capitali da parte di una società in nome collettivo o in accomandita, è esclusa. La presente normativa si giustifica a causa delle differenze tra la struttura delle società di persone e la struttura di società dotate della personalità giuridica. Se è vero che la Francia permette questo tipo di fusioni, è anche vero che il diritto francese accorda la piena personalità giuridica alla società in nome collettivo e alla società in accomandita (vedi art. 1842 del “Code de sociétés”, “Code civil”). In diritto svizzero, l’ammissione dell’incorporazione di una società di capitali da parte di una società di persone potrebbe permettere di eludere facilmente le prescrizioni sulla liquidazione delle società di capitali che opererebbero una fusione con una società di persone per poi sciogliersi.