Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Inoltre, la fusione tra fondazioni è sottoposta a condizioni qualificate: lo scopo delle fondazioni che operano la fusione deve essere identico o analogo e la realizzazione di tale scopo deve essere favorita dalla fusione (art. 4 cpv. 5; cfr. ugualmente il commento all’articolo 32).

- Gli istituti di previdenza nella forma giuridica della società cooperativa e della fondazione possono operare fusioni tra loro a condizione che continuino a perseguire il medesimo scopo. Si facilita in tal modo la concentrazione di tali istituti. Quando un istituto di previdenza nella forma giuridica di un istituto di diritto pubblico partecipa alla fusione, si applicano le prescrizioni particolari di cui agli articoli 85 segg.

- Gli istituti di diritto pubblico possono partecipare ad una fusione con un soggetto giuridico di diritto privato nell’ambito previsto dalle prescrizioni particolari del capitolo 5 dell’avamprogetto (art. 85 segg.). È prevista unicamente l’assunzione di un istituto di diritto pubblico da parte di una società di capitali, una società cooperativa, un’associazione o una fondazione. L’avamprogetto non prevede il caso inverso, ovvero l’assunzione mediante fusione di un soggetto di diritto privato da parte di un istituto di diritto pubblico (nazionalizzazione, cantonalizzazione). Comunque il vigente diritto delle obbligazioni già prevede la possibilità per le società anonime e le società cooperative di trasferire il loro patrimonio a titolo di successione universale ad una corporazione di diritto pubblico (art. 751 e 915 CO).

La determinazione dei soggetti che possono partrecipare a una fusione pone sia problemi di politica giuridica sia di tecnica legislativa. Per mantenere le dimensioni della futura legge sulla fusione in un quadro ragionevole e per rispettare le attuali strutture formali delle società, occorre limitare le possibilità di fusione ai casi di reale bisogno. Occorre inoltre tener conto del fatto che, in un diritto della trasformazione liberale (capitolo 4 dell’avamprogetto), ha per conseguenza un’estensione indiretta delle possibilità di fusione quando la fusione è preceduta da una trasformazione (ad es. una società in nome collettivo può trasformarsi in società anonima che in seguito assume mediante fusione una società a garanzia limitata). Il metodo dell’enumerazione (invece di una clausola generale) garantisce la sicurezza del diritto e corrisponde al diritto degli Stati finitimi.

Art. 5 Fusione di un soggetto giuridico in liquidazione

L’articolo 5 riprende il contenuto dell’articolo 3 capoverso 2 della terza direttiva europea. Nei limiti dell’articolo 4, un soggetto in liquidazione può essere assunto mediante fusione fino a quando non sia ancora iniziata la ripartizione del prodotto della liquidazione tra i soci. Un soggetto giuridico in liquidazione non può invece assumere alcun altro soggetto giuridico, nemmeno se pure quest’ultimo si trova in liquidazione.

La presente prescrizione non si applica nei casi in cui il soggetto giuridico si trova in liquidazione in seguito a un fallimento o ad una liquidazione concordataria. Un revisore particolarmente qualificato deve attestare all’ufficiale del registro di commercio che la ripartizione dell’attivo non è ancora cominciata (art. 5 cpv. 2).