Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
- Le società cooperative possono operare fusioni tra loro, con una società di capitali oppure possono assumere un’associazione. Una società cooperativa senza quote sociali può ugualmente essere assunta da un’associazione; in questo caso è però necessario che la società cooperativa persegua un fine ideale. L’assunzione mediante fusione di una società cooperativa da parte di un’associazione è invece esclusa quando la società cooperativa dispone di un capitale sociale. Tale capitale è infatti incompatibile con la forma giuridica dell’associazione.
In via di principio l’assunzione mediante fusione di una società anonima da parte di una società cooperativa non dovrebbe essere esclusa. La decisione di fusione deve essere approvata dall’insieme degli azionisti, poiché lo statuto giuridico dei soci nella società cooperativa è completamente diverso da quello degli azionisti nella società anonima e poiché gli ex azionisti in una società cooperativa potrebbero essere tenuti a fornire prestazioni espressamente escluse dal diritto della società anonima (cfr. art. 680 CO). Questo vale ugualmente in caso di assunzione di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata da parte di una società cooperativa (art. 18 cpv. 1 lett. b).
L’assunzione mediante fusione di una società cooperativa da parte di una società di capitali pone ugualmente problemi causati dalle differenze delle strutture giuridiche delle due forme giuridiche. Sussistono, al massimo, determinati punti di contatto quando la società cooperativa dispone di un capitale sociale. Si potrebbe pertanto immaginare la possibilità di limitare a questa ipotesi i casi di incorporazione di una società cooperativa da parte di una società di capitali. Questo restringerebbe tuttavia notevolmente le possibilità per le società cooperative di modificare la loro forma giuridica; la fusione tra una società cooperativa di assicurazioni senza capitale sociale con una società anonima di assicurazioni sarebbe quindi impossibile.
- Le associazioni possono operare fusioni tra loro oppure essere assunte da una società cooperativa. L’incorporazione di una società cooperativa da parte di un’associazione è possibile unicamente a condizione che la società cooperativa non disponga di capitale sociale, poiché lo statuto giuridico dei soci titolari di quote sociali non potrebbe essere trasposto senza modifiche in un’associazione. L’assunzione di un’associazione da parte di una società cooperativa è invece possibile indipendentemente dal fatto che la società cooperativa disponga o meno di capitale sociale. Tale possibilità potrebbe segnatamente facilitare un certo risanamento tra le associazioni che non perseguono esclusivamente uno scopo ideale ma che svolgono anche un’attività economica.
- Le fondazioni possono operare fusioni unicamente tra loro a causa delle differenze fondamentali di struttura che esistono tra una “corporazione di persone organizzate” (società o associazione) e un “ente patrimoniale organizzato” (fondazione). Un’eccezione è comunque prevista all’articolo 4 capoverso 6 che permette la fusione tra un istituto di previdenza nella forma giuridica della fondazione e società cooperative.