Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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soggetto giuridico trasferente divengono soci del soggetto giuridico assuntore. Il presente principio permette tuttavia un’eccezione per i casi in cui il contratto di fusione concede ai soci del soggetto giuridico trasferente un diritto d’opzione tra l’attribuzione di quote sociali e un’indennità secondo l’articolo 8.
Qualora i diritti attribuiti ai soci del soggetto giuridico trasferente non soddisfino le esigenze dell’articolo 7, l’articolo 91 prevede che il soggetto giuridico assuntore potrà essere condannato a pagare un conguaglio senza tuttavia che la validità giuridica della fusione sia rimessa in questione. Occorre ugualmente indicare che, in via di principio, l’articolo 7 non protegge i soci del soggetto giuridico trasferente dalle modifiche del contenuto dei loro diritti e delle loro obbligazioni che sono inerenti alla fusione con un soggetto di diversa forma giuridica. Si tiene comunque conto delle modifiche importanti dello statuto giuridico nell’ambito delle esigenze legali di maggioranza per la decisione di fusione (cfr. art. 18); quindi l’assunzione di una società anonima da parte di una società cooperativa deve essere approvata dall’insieme degli azionari, siccome tra le conseguenze della fusione figura la transizione ad un conteggio pro capite dei voti e la possibilità di introdurre l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi.
L’articolo 7 capoverso 1 delimita i criteri per la determinazione del rapporto di cambio delle quote sociali e per l’attribuzione della qualità di socio. La determinazione delle quote e dei diritti sociali che saranno attribuiti ai soci del soggetto giuridico trasferente avviene segnatamente in base al patrimonio dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione e alla ripartizione dei diritti di voto. Il disciplinamento dell’avamprogetto fa salve altre circostanze rilevanti, che possono essere determinanti per la determinazione del rapporto di cambio (ad esempio le prospettive di sviluppo delle aziende che partecipano alla fusione).
Nella pratica è spesso stato necessario pareggiare il rapporto di cambio delle quote sociali con un conguaglio pecuniario o in natura (vedi Robert Meier, Barabgeltung bei Fusion, in : Festschrift Peter Forstmoser, Zürich 1993, pag. 131 segg.). Tale possibilità, tollerata dal diritto attuale, è espressamente disciplinata all’articolo 7 capoverso 2. L’articolo 3 capoverso 1 della terza direttiva permette ugualmente tale conguaglio, limitandolo però al decimo del valore nominale delle azioni attribuite. Tuttavia una limitazione fondata sul valore nominale non si giustifica perché, per il rapporto di cambio, è il valore reale delle quote sociali che è determinante. Di conseguenza, il conguaglio deve essere limitato in base ad una percentuale del valore reale, poiché altrimenti una società anonima le cui azioni hanno un valore nominale di 20.- franchi e un valore reale di 600.- potrebbe concedere solamente un conguaglio di un valore di 2.- franchi, palesemente insufficiente a pareggiare il rapporto di cambio. Il valore reale della quota sociale è stabilito al momento della conclusione del contratto di fusione. Secondo l’articolo 13 lettera b il contratto di fusione deve contenere l’indicazione dell’importo del conguaglio.
L’articolo 7 capoverso 3 riguarda l’assunzione di un soggetto giuridico senza capitale sociale da parte di una società di capitali, vale a dire l’incorporazione di una società in nome collettivo, di una società in accomandita per azioni o di una società cooperativa senza capitale sociale da parte di una società di capitali (cfr. art. 4 cpv. 1). L’articolo 7 capoverso 3 si conforma al principio generale della continuità del societariato (art. 3 cpv. 2): “in caso