Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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di assunzione del loro soggetto giuridico da parte di una società di capitali, i soci senza quote sociali hanno diritto a una quota almeno”. Siccome i soci non hanno probabilmente contribuito né con versamenti né con altre prestazioni alla formazione del patrimonio del loro soggetto giuridico, il valore nominale delle quote attribuite loro può essere fissato al di sotto del valore nominale minimo legale (per la SA 10.- frs secondo l’art. 622 cpv. 4 CO; per la società a garanzia limitata 1000.- frs secondo l’art. 774 cpv. 1 CO). L’ammissibilità di un valore nominale di 0.- frs, permesso dal Tribunale federale in un caso di risanamento (DTF 86 II 78) è lasciata in sospeso. Vi sono tuttavia considerazioni pertinenti contro l’ammissibilità di un valore nominale di 0.- frs.; queste questioni dovranno essere esaminate con una nuova decisione del Tribunale federale. Il disciplinamento proposto esclude la possibilità di offrire ai soci del soggetto giuridico trasferente senza capitale sociale, in caso di incorporazione da parte di una società di capitali, unicamente un diritto di sottoscrizione preferenziale.
L’articolo 7 capoverso 4 stabilisce quali diritti vadano attribuiti ai titolari di quote senza diritto di voto ed ai titolari di certificati di partecipazione. Dopo la fusione devono ricevere quote almeno equivalenti.
L’articolo 7 capoverso 5 prevede che i soci titolari di diritti speciali connessi a quote sociali o a diritti sociali, come i titolari di azioni a diritto di voto privilegiato o di azioni privilegiate, devono ricevere diritti almeno equivalenti oppure devono essere loro attribuite indennità adeguate per la perdita dei loro diritti speciali. La presente disposizione riprende il disciplinamento dell’articolo 15 della terza direttiva dell’UE.
L’articolo 7 capoverso 6 riguarda i diritti che vanno attribuiti ai titolari di buoni di godimento. A questi ultimi vanno conferiti diritti equivalenti oppure vanno loro acquistati i buoni di godimento al valore reale al momento del deposito del contratto di fusione secondo l’articolo 17.
Articolo 8 Indennità
L’avamprogetto parte dal presupposto che il diritto alla continuità del societariato non può essere soppresso contro la volontà dei soci. In nessun caso, la fusione deve servire ad escludere un socio dalla società. È tuttavia previsto che i soggetti giuridici partecipanti alla fusione offrano ai soci del soggetto giuridico trasferente un diritto d’opzione tra quote o diritti sociali da un lato e un’indennità dall’altro (art. 3 cpv. 2 II° frase che rinvia all’articolo 8). Tale possibilità di scelta rinforza la posizione degli assicurati. Essi possono entrare come soci nel soggetto giuridico assuntore oppure recedere dal soggetto giuridico trasferente al momento della fusione contro attribuzione di un’indennità. Benché la terza direttiva non preveda tale possibilità di opzione, occorre partire dal principio che tale soluzione rientra nel margine di manovra degli Stati membri per la trasposizione del diritto comunitario nel diritto nazionale. Il versamento di un’indennità può essere, a seconda delle circostanze, sia nell’interesse del soggetto giuridico assuntore sia nell’interesse dei soci.