Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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- Se è vero che la legge prevede l’assunzione di società anonime e società cooperative da parte di corporazioni di diritto pubblico, mancano le basi legali di diritto privato per la conversione, che attualmente ha maggiore importanza, di un istituto di diritto pubblico in una forma giuridica di diritto privato.
- Attualmente, la trasformazione della forma giuridica di una società è disciplinata solo in modo puntuale. Ai giorni nostri sussiste una necessità crescente di adeguare la forma giuridica a circostanze nuove. Per l’economia è estremamente importante che esista un chiaro quadro legale per tali processi di ristrutturazione.
- La legge non prevede la scissione, tranne il caso di dissociazione di una filiale (al proposito vedi n.182), e neppure la ammette, poiché dalla scissione risulta una divisione del sostrato della responsabilità di un soggetto che non è disciplinata dalla legge. Senza base legale nemmeno una scissione asimmetrica (a proposito di tale nozione vedi n. 182) è possibile poiché priverebbe parzialmente i soci del loro precedente statuto giuridico.
In sintesi occorre constatare che mancano le basi legali per importanti operazioni di riorganizzazione della struttura giuridica delle aziende e che la pratica liberale delle autorità del registro di commercio non può più essere estesa. Contrariamente a talune opinioni, l’autonomia privata può fondare un’estensione delle possibilità di fusione e di trasformazione solo in modo estremamente limitato: a causa degli effetti nei confronti dei terzi, ricorrere all’autonomia privata nell’ambito del diritto societario è a priori possibile unicamente entro certi limiti. Proprio per la fusione, la scissione e la trasformazione, il rischio di una lesione degli interessi dei creditori non deve essere sottovalutato. Poiché l’accordo contrattuale è il nucleo dell’autonomia privata il ricorso all’autonomia privata, in tutti i casi di lesione dello statuto giuridico dei soci, sfocerebbe nell’esigenza dell’approvazione dell’insieme dei soci. L’autonomia privata non è pertanto una base sufficiente per l’estensione delle possibilità di ristrutturazione aziendale. L’ammissibilità di nuove forme di ristrutturazione da parte delle autorità del registro di commercio si fonda piuttosto sull’applicazione analogica del diritto e sul riempimento di lacune secondo i bisogni del momento. Parecchie questioni restano tuttavia aperte.
Riguardo alla fusione di soggetti di forma giuridica diversa manca in gran parte una normativa legale da applicare senz’altro per analogia. Ne risulta una carenza di trasparenza e una grande insicurezza giuridica, entrambe svantaggiose per la piazza economica svizzera. I progetti di ristrutturazione comportano frequentemente grandi spese di consulenza che spesso le piccole aziende non possono assumere. Inoltre, la questione dell’ammissibilità della fusione e della trasformazione tra soggetti di diversa forma giuridica, può rivelarsi, a seconda delle forme giuridiche coinvolte, talmente complicato da non poter e da non dover essere lasciata alla pratica.
Malgrado i bisogni dell’economia, senza base legale è impossibile accettare divisione e separazione in diritto societario. Il legislatore deve pertanto prendere le decisioni necessarie dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco e garantire la sicurezza