Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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Conformemente alla prassi attuale, l’avamprogetto prevede che la fusione, la scissione e la trasformazione di istituti di previdenza siano sottoposte all’approvazione dell’autorità di vigilanza (cfr. art. 38, 67 e 86 come pure le osservazioni concernenti l’art. 38). A completamento della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)33 , è necessario creare una base giuridica di delega che permetta al Consiglio federale di emanare tramite ordinanza prescrizioni concernenti l’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni da parte delle autorità di vigilanza. A questo proposito, anche l’esercizio della vigilanza in materia di liquidazioni e di liquidazioni parziali di istituti di previdenza esige una regolamentazione più precisa. Una tale ordinanza avrà per effetto di garantire la sicurezza giuridica e una prassi uniforme delle autorità di sorveglianza. Inoltre, permetterà una ristrutturazione adeguata degli istituti di previdenza sottoposti ad autorizzazione.

225 Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Art. 14

L’articolo 14 capoverso 1 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0) autorizza il Consiglio federale a facilitare la trasformazione di una banca cooperativa in società anonima, in società in accomandita per azioni o in società a garanzia limitata (cfr. cpv. 4). Tenuto conto della nuova regolamentazione della trasformazione prevista dalla Legge sulla fusione (art. 68 segg.), questa disposizione può essere abrogata. Sono pure da stralciare i capoversi da 2 a 4, ormai desueti, dell’articolo 14 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

226 Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati

Art. 9a

L’esigenza di approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni per gli istituti di previdenza (cfr. art. 38, 67, 86 cpv. 2 dell’avamprogetto e art. 62 cpv. 3 LPP) deve pure essere contemplata dalla Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori)34. L’approvazione di tali operazioni di ristrutturazione da parte dell’autorità di vigilanza è pure necessaria dal profilo della protezione degli assicurati. La fusione, scissione e trasformazione di istituti di assicurazione saranno probabilmente oggetto di una regolamentazione più dettagliata nell’ambito di una futura revisione totale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

Art. 42 cpv. 1

33

RS 831.40

34

RS 961.01