Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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capoverso 1 AP LDIP hanno ottenuto garanzie o sono stati soddisfatti o consentono alla cancellazione. Poiché l’Ufficio del registro di commercio deve poter verificare con facilità l’esattezza di tale prova, si prevede che un revisore particolarmente qualificato attesti che le disposizioni concernenti la protezione dei creditori sono state osservate (art. 164 cpv. 1 AP LDIP).
- Nel caso di assunzione mediate fusione di una società svizzera da parte di una società straniera come pure di divisione di una società svizzera in società straniere, si deve provare che la fusione (o la divisione) è giuridicamente valida in virtù del diritto applicabile alla società straniera e che quest’ultima ha attribuito ai soci della società svizzera le quote o i diritti sociali cui hanno diritto, o che ha versato o garantito un’eventuale conguaglio o indennità pecuniaria (cfr. art. 7 seg. AP-LFus). Tali versamenti devono essere effettuati in funzione del diritto straniero applicabile. Le disposizioni atte a proteggere i soci costituiscono in tutti i casi norme imperative del diritto societario svizzero ai sensi dell’articolo 163c AP LDIP. È parimenti previsto che la prova richiesta dall’articolo 162 capoverso 2 AP LDIP deve in futuro essere fornita dal rapporto di un revisore particolarmente qualificato.
La regolamentazione prevista ai capoversi 1 e 2 si propone anche la protezione dei creditori e dei titolari di quote di una società svizzera che opera una fusione con una società straniera o che si divide in società straniere. Essa garantisce che la cancellazione di una società svizzera dal registro di commercio avverrà unicamente quando i creditori e i soci di tale società avranno ottenuto le garanzie cui hanno diritto. D’altra parte, l’azione fondata sull’articolo 91 AP-LFus offre ad ogni socio la garanzia supplementare di poter esigere la fissazione di un conguaglio da parte di un tribunale. Tale azione non è diretta contro la società svizzera trasferente bensì contro la società straniera assuntrice. Al fine di proteggere i soci svizzeri, si giustifica la presenza di un foro svizzero contro tale società (art. 164 cpv. 3 AP LDIP).
L’articolo 164 capoverso 3 AP LDIP prevede che la società possa essere escussa alla sua precedente sede fino a quando i creditori e i titolari di quote siano stati soddisfatti o abbiano ottenuto garanzie. Accanto al foro d’esecuzione si propone di mantenere un foro giudiziario in Svizzera. Si tratta innanzitutto del foro della società svizzera cancellata (art. 151 LDIP), ma anche del foro svizzero per le azioni dirette contro la società straniera assuntrice (art. 164 capoverso 3 AP LDIP).
Art. 164a Trasferimento, fusione e scissione all’estero
La LDIP non prevede una disposizione che determini a quali condizioni la Svizzera riconosce un trasferimento di sede straniero cui non partecipano società rette dal diritto svizzero. Lo stesso accade in materia di fusioni e di scissioni straniere. Tale questione può rivelarsi particolarmente importante, segnatamente quando si tratta di determinare l’appartenenza di valori patrimoniali situati in Svizzera.
È opportuno ricordare il principio secondo il quale tali operazioni possono essere effettuate unicamente se si tiene conto di tutti gli ordinamenti giuridici interessati. Finché non esistono trattati internazionali in materia, un atto giuridico compiuto in uno Stato ma non riconosciuto negli altri Stati interessati non produce effetti. Ne consegue che il riconoscimento da parte della Svizzera può verificarsi solo se il trasferimento, la fusione o