Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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la scissione sono state riconosciute valide dall’insieme degli ordinamenti giuridici interessati.

223.24 Modifiche di altre disposizioni della LDIP

Art. 162 cpv. 3 Trasferimento di una società dall’estero in Svizzera momento determinante

Con la revisione di questa disposizione si intende armonizzare la LDIP del 1987 con il nuovo diritto della società anonima entrato in vigore il 1° luglio 1992. Infatti, tale diritto richiede, per le operazioni importanti, un rapporto di un “revisore particolarmente qualificato” (art. 727b CO), mentre l’attuale articolo 162 capoverso 3 LDIP parla di un “rapporto di un ufficio di revisione abilitato a tal fine dal Consiglio federale”. D’ora in poi, la prova della copertura del capitale sociale sarà fornita dal rapporto di un revisore particolarmente qualificato.

Art. 163 Trasferimento della società dalla Svizzera all’estero

Il testo attuale di questa disposizioni non appare soddisfacente per una serie di ragioni.

Contrariamente all’articolo 161 capoverso 1 LDIP, che regola e stabilisce le condizioni del trasferimento della società dall'estero in Svizzera, l’attuale articolo 163 di sottoporsi al diritto straniero. È difficile giustificare questa differenza tra le due regolamentazioni, che dovrebbero essere maggiormente correlate. Dunque, concordemente con l’articolo 161 LDIP, l’articolo 163 capoverso 1 AP LDIP prevede che una società svizzera possa, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempite le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere secondo il diritto straniero. Questa nuova formulazione non apporta modifiche materiali.

La regolamentazione attuale della protezione dei creditori in caso di assoggettamento di una società svizzera ad un diritto straniero prevede che la società diffidi pubblicamente i creditori ad annunciare le loro pretese (art. 163 cpv. 1 lett. c LDIP); tuttavia, essa non ne menziona le conseguenze, vale a dire il diritto di un creditore che ha presentato i propri crediti di richiedere garanzie. Il nuovo articolo 163 capoverso 2 AP LDIP collega la diffida pubblica da parte dei creditori a far conoscere le loro pretese al loro diritto di richiedere garanzie applicando per analogia l’articolo 57 AP-LFus; questo è parimenti previsto all’articolo 163c capoverso 3 AP LDIP in caso di fusione di una società svizzera con una società straniera. Questa nuova formulazione non apporta significative modifiche materiali. L’attuale articolo 164 LDIP mostra chiaramente che il diritto del creditore di ottenere garanzie o di essere soddisfatto era tacitamente presupposto dal legislatore. Di conseguenza, la modifica di fondo si limita al fatto che l’articolo 57 AP-LFus prevede in primo luogo il diritto di ottenere garanzie (cfr. commento dell’art. 57 AP-LFus).

L’attuale capoverso 2 diviene il capoverso 3 dell’articolo 163 AP LDIP.

224 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 62 cpv. 3 (nuovo)