Rapporto esplicativo
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine
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straniera trasferisca tali valori patrimoniali ad una società svizzera contro attribuzione di quote o diritti sociali.
In virtù dell’articolo 163d AP LDIP, le prescrizioni della LDIP riguardanti la fusione (art. 163a, 163b e 163c AP LDIP) si applicano per analogia alla scissione transfrontaliera. Anche in questo caso è necessario prendere in considerazione i diversi ordinamenti giuridici interessati, in particolare in materia di divisione, cui è connesso lo scioglimento della società in scissione (art. 39 lett. a AP-LFus). Ma anche in caso di separazione e di dissociazione (art. 39 lett. b e c AP-LFus), che avviene contro attribuzione di quote o diritti sociali, è necessaria una concordanza fra gli ordinamenti giuridici interessati.
In materia di divisione e di separazione, la protezione dei soci della società in scissione riveste una particolare importanza. Per contro, la dissociazione pone meno problemi in quanto i diritti di partecipazione del soggetto giuridico assuntore sono direttamente trasferiti alla società in scissione e non ai suoi titolari di quote. Tuttavia, in materia di dissociazione, una corretta valutazione delle quote che costituiscono la controprestazione per il trasferimento della parte di patrimonio è particolarmente importante per i titolari di quote della società trasferente, in quanto si tratta sempre di una trasformazione, almeno parziale, della società in una holding.
La scissione è sottoposta sussidiariamente al diritto applicabile alla società che si scinde (art. 163d cpv. 2 AP LDIP). Su questo punto vi è dunque una differenza con la regolamentazione della fusione, che prevede il ricorso sussidiario al diritto applicabile alla società assuntrice (art. 163b cpv. 2 e 163c cpv. 4 AP LDIP). La fusione è maggiormente vincolata al diritto applicabile alla società assuntrice. Per contro in materia di scissione è determinante il legame con il diritto applicabile al soggetto giuridico trasferente, essendo primordiale la protezione dello statuto giuridico dei titolari di quote.
Per quanto concerne il contratto di scissione, l’articolo 163a AP LDIP si applica per analogia. Tuttavia, se le parti non scelgono il diritto applicabile, si presume che il contratto di scissione sia retto dal diritto applicabile alla società che si scinde. Le prescrizioni imperative del diritto societario degli ordinamenti giuridici interessati devono essere rispettate. Il progetto di scissione elaborato dagli organi della società che opera la scissione sottostà al diritto applicabile alla stessa società (cfr. art. 163d cpv. 2 AP LDIP).
223.23 Disposizioni comuni concernenti il trasferimento di sede, la fusione e la scissione
Art. 164 (completato) Cancellazione dal registro di commercio, d’esecuzione e foro
L’articolo 164 AP LDIP riprende sostanzialmente il contenuto attuale della disposizione. Tuttavia, il titolo marginale “Debiti della società” non è soddisfacente. È necessario cambiarlo in “Cancellazione dal registro di commercio, foro d’esecuzione e foro”. Per il rimanente, il testo di legge è completato come segue:
- il capoverso 1 si applica anche in materia di fusione e divisione. Soltanto la divisione, escluse la separazione e la dissociazione, comporta lo scioglimento della società che opera la scissione e la cancellazione dal registro di commercio (art. 62 cpv. 3 AP-LFus).
- La cancellazione avviene unicamente qualora si provi che i creditori che hanno presentato i propri crediti conformemente agli articoli 163 capoverso 2, 163c capoverso 3 e 163d